venerdì 3 gennaio 2014

Pavimenti e detrazioni fiscali: scopri come fare!

 

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Quando si parla di ristrutturazioni edilizie non sempre è chiaro quali spese possono rientrare per beneficiare delle eventuali detrazioni fiscali. La prima cosa da chiarire è dunque quali sono gli interventi edilizi che possono godere di detrazioni o in seno alla ristrutturazione o a scopo di risparmio energetico. Il caso più frequente è quello del rifacimento del pavimento “declinato” nelle varie casistiche: pavimento interno per ristrutturazioni edilizie o per risparmio energetico; pavimento esterno per ristrutturazione o per risparmio energetico.

Rifacimento del pavimento interno

Una prima distinzione riguarda il rifacimento di pavimenti interni in abitazione privata o negli spazi comuni condominiali e una seconda distinzione riguarda se questi interventi sono a scopo di risparmio energetico.

1) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata, senza altri interventi, le spese sostenute non sono detraibili e i lavori rientrano nella manutenzione ordinaria;

2) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata i cui lavori sono complementari al rifacimento, per esempio, dell’impianto idraulico per cui è necessaria la rimozione del pavimento, le spese sono deducibili (comprese quelle per la messa in posa di nuove piastrelle o nuovo pavimento) e i lavori rientrano nella categoria “ristrutturazione edilizia” per cui sono previste le detrazioni fiscali;

3) Nel caso di pavimentazione interna di abitazione privata, la cui rimozione del pavimento è resa necessaria per effettuare un intervento di riqualificazione energetica dell’abitazione (rifacimento impianto di riscaldamento, impianto di riscaldamento a pavimento alimentato da caldaia a condensazione, etc) è possibile beneficiare delle detrazioni sul risparmio energetico e in questo caso anche la posa del pavimento nuovo rientra tra le spese deducibili;

4) Nel caso di pavimentazione interna degli spazi comuni condominiali, le opere rientrano nella detrazione fiscale per ristrutturazioni edilizie; in questo caso sono detraibili le spese per la rimozione del pavimento esistente compreso il sottofondo e la realizzazione di un nuovo sottofondo. Si possono detrarre le spese sostenute per semplici riparazioni di pavimenti interni condominiali (anche solo la sostituzione di alcune piastrelle) o per la riparazione/sostituzione dei gradini delle scale condominiali.

Rifacimento del pavimento esterno

La realizzazione ex-novo o il rifacimento di un pavimento esterno nelle parti comuni di un condominio è sempre un’opera edilizia che gode dei benefici della detrazione fiscale. Diverso è il caso di rifacimento di pavimenti esterni di abitazioni private a seconda dei casi:

1) In caso di nuova pavimentazione esterna dove prima non era presente, le spese sono sempre detraibili;

2) In caso di “semplice” sostituzione di un pavimento esterno esistente, le spese non sono detraibili almeno ché non si compiano altri lavori rientranti nella dicitura di “ristrutturazione edilizia” e pertanto sottoposti a benefici fiscali, quindi per far rientrare nelle detrazioni la sostituzione del pavimento esterno occorre:

  • Modificare la superficie dell’area pavimentata sia nella forma che nei materiali; oppure
  • Conservare la stessa superficie e i materiali, ma eseguire altri lavori di ristrutturazione, per esempio se i tubi dell’impianto idraulico passano sotto la pavimentazione esterna del terrazzo o del giardino è necessaria la rimozione del pavimento; in questo caso le spese per il rifacimento anche del pavimento sono detraibili;
  • Non sono previste agevolazioni o detrazioni sul risparmio energetico né per la posa ex-novo, né per la sostituzione di pavimenti esterni, almeno ché non si compiano opere di isolamento di una terrazza o atri interventi specifici comprovanti il risparmio energetico e se questi lavori coinvolgono il rifacimento della pavimentazione esterna allora le spese sono detraibili.

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