mercoledì 22 gennaio 2014

Inefficace la norma che fissa la nullità dei contratti di compravendita e locazione privi di APE.

 

Inefficace la norma che fissa la nullità dei contratti di compravendita e locazione privi di APE.

Il Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri ha preso la parola nel corso di un'interrogazione parlamentare per fornire alcuni chiarimenti in materia di certificazione energetica. Sembra essere così chiusa la partita sulla nullità dei contratti di compravendita e affitto nei casi di mancata produzione e allegazione dell'APE introdotta dalla Legge di Stabilità: la sanzione pecuniaria risulta maggiormente adeguata.

risparmoNiente più dubbi: la mancata allegazione dell'Attestato di Prestazione Energetica nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari non genererà la nullità introdotta con la Legge di Stabilità, ma sarà punita con una multa. Il chiarimento arriva dal Ministro della Giustizia Anna Maria Cancellieri che, nel corso di un'interrogazione parlamentare, ha sottolineato come la nullità differita per i contratti di compravendita e affitto reintrodotta dalla Legge di Stabilità sia inefficace, poiché interviene su una norma non più in vigore e già sostituita dal Decreto Destinazione Italia.

La prova finale è giunta dopo un excursus sull'intero percorso normativo dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici. L'APE è previsto dall'articolo 6 del dl 192/2005; il dl 63/2013, convertito in legge 90/2013, ha introdotto la pena di nullità per gli atti privi di attestato. Successivamente, però, il dl Destinazione Italia, ancora all'esame del Parlamento per la conversione definitiva in legge, ha sostituito i commi 3 e 3 bis con un unico comma 3, nel quale si fissa la pena per la mancanza dell'APE in una multa che va da 3 mila a 18 mila euro, con obbligo di allegazione per i contratti di compravendita immobiliare, gli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e i nuovi contratti di locazione di edifici, ed escludendo quindi la locazione di singole unità immobiliari.

I dubbi sono sorti con l'approvazione della Legge di Stabilità per il 2014, che nell'articolo 1 riconferma la nullità, a partire dall'entrata in vigore del DM 26 giugno 2009, con cui il Ministero dello Sviluppo adeguerà le linee guida per la certificazione energetica degli edifici. Ma il Ministro Cancellieri ha fugato ogni incertezza, osservando che la Legge di Stabilità è intervenuta su una norma non più in vigore, perché sostituita dal dl Destinazione Italia, risultando quindi inefficace. In ogni caso, d'accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministro della Giustizia ha convenuto che la nullità dei contratti privi dell'Attestazione di Prestazione Energetica appare una pena eccessiva, mentre risulta più adeguata una sanzione pecuniaria.

Il proposito di mettere mano al caos normativo per eliminare nella Legge di Stabilità l'errore al richiamo di un comma non più esistente c'è; perciò è forse meglio ricordare ai Ministri che, ultimo interlocutore in ordine di tempo è il Decreto Milleproroghe, il quale legifera anch'esso su un comma 3bis ormai dichiarato inesistente, stabilendo che in caso di cessione o di dismissione di immobili pubblici, l'Attestato di Prestazione Energetica possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.