giovedì 16 gennaio 2014

Saldo Tares, sanzioni nulle se il Comune non ha inviato il bollettino.

 

Saldo Tares, sanzioni nulle se il Comune non ha inviato il bollettino.

Nuovi chiarimenti in materia di tassazione immobiliare, in particolare per il versamento Tares e per la mini-Imu. Niente sanzioni se il versamento dell’addizionale della tassa sui rifiuti risulta insufficiente o non viene effettuato a causa del mancato invio del bollettino, mentre sono gli enti locali a decidere l’importo minimo per gli accertamenti della mini-Imu.

mini-imu-ma-non-solo-il-24-gennaio-pagamento-saldo-taresSaldo Tares: il chiarimento giunge dal sottosegretario all'Economia Pier Paolo Baretta nel corso del question time in Commissione Finanze alla Camera: nessuna sanzione sarà applicata ai contribuenti che versano in ritardo il saldo Tares 2013, in scadenza il 24 gennaio, in caso il Comune non abbia inviato il bollettino precompilato, o il relativo F24 sui servizi indivisibili. Il provvedimento è contenuto nel Dl del 31 agosto, convertito nella Legge 124/2013, che fissava la cancellazione del primo acconto Imu 2013, il quale recita “nel caso in cui il versamento relativo all’anno 2013 risulti insufficiente non si applicano le sanzioni previste in tale ipotesi, qualora il Comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati in base all’applicazione delle disposizioni regolamentari e tariffarie di cui al presente articolo”.

Mini-Imu: il sottosegretario Barletta ha chiarito che sono gli stessi Comuni a fissare l'importo minimo per gli accertamenti della mini-imposta, così come possono disciplinare “le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dell'aliquota massima dei singoli tributi”.

Aliquota Imu immobili sotto sfratto esecutivo: in risposta all'interrogazione di un deputato, che chiedeva di inserire all’interno del primo provvedimento legislativo utile una disposizione volta a stabilire che, sugli immobili sottoposti a procedimento di sfratto esecutivo nei quali continua a dimorare l’inquilino insolvente, si applichi l’aliquota d’imposta municipale propria stabilita per gli immobili locati, il Dipartimento delle Finanze chiarisce che essa resta nell'autonomia regolamentare del Comune. Il caso era stato portato agli onori di cronaca da un articolo del Sole 24 Ore, che riportava la lettera di una lettrice di Ancona su un alloggio affittato nel 2010 con contratto a canone concordato, il cui inquilino ha smesso di pagare il canone. La proprietaria ha ottenuto lo sfratto esecutivo a marzo del 2013, con risoluzione del contratto, mentre lo sgombero è stato fissato nel maggio 2014. Nel frattempo, tuttavia, per il Comune il contratto risulta tecnicamente terminato e la casa viene tassata come se fosse sfitta, con l'aliquota all'1,06%, mentre quella per gli immmobili locati ad Ancona è pari a 0,76%. Il Dipartimento ha deciso così di liquidare la faccenda, sostenendo che ogni intervento del Legislatore nazionale “appare suscettibile di comprimere lo spazio di autonomia impositiva attribuito ai Comuni, vanificando lo spirito federalista che informa la disciplina dell’Imu.

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