domenica 22 settembre 2013

Rimborso IVA all’estero: stanno per scadere i termini

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SONY DSCIl 30 settembre è il termine ultimo chiedere il rimborso dell’Iva pagata nel 2012 in uno stato membro diverso da quello in cui è stabilito il soggetto.
Diamo di seguito delle normative in caso di acquisti all’estero fatti dagli operatori economici italiani o di acquisti fatti in Italia dagli operatori comunitari e acquisti fatti in Italia dagli operatori residenti nei Paesi extracomunitari con i quali sono in vigore accordi di reciprocità (Svizzera, Norvegia e Israele).

Modalità e tempistica.
La domanda per il rimborso dell’Iva all’estero dev’essere presentata obbligatoriamente entro il 30 settembre e solo per via telematica.
Per fruire del diritto al rimborso il soggetto passivo deve aver effettuato operazioni che danno diritto alla detrazione nello stato membro in cui è stabilito.
Nel caso di operazioni con parziale diritto alla detrazione, il rimborso spetta in proporzione alla quota detraibile.

In ogni caso è necessario fare riferimento alla normativa del Paese estero.
Infatti, se lo Stato estero esclude la detrazione sull’acquisto di un servizio specifico, l’operatore italiano non potrà mai richiedere il rimborso dell’Iva pagata.
Invece, gli operatori di altri Paesi UE non potranno chiedere il rimborso dell’Iva pagata in Italia per acquisti di beni o servizi indetraibili.
Il rimborso dell’Iva pagata da soggetti passivi italiani in altri stati membri è regolato dall’articolo 38-bis1 del DPR 633/1972.

È obbligatorio presentare l’istanza telematica all’Agenzia delle Entrate ma indirizzata all’autorità del Paese membro nel quale è stata pagata l’imposta.
L’Agenzia delle Entrate, ricevuta l’istanza telematica, ne controllerà prima la correttezza e poi la inoltrerà allo stato membro, che a sua volta provvederà al rimborso.
L’istanza di rimborso deve essere presentata entro il 30 settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento.
Può essere trasmessa direttamente o mediante intermediari e si ritiene valida la data in cui è completata la ricezione del file da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Il periodo di riferimento dell’istanza non può essere inferiore al trimestre solare né superiore all’anno solare.
L’importo minimo rimborsabile è pari a 50 euro se la richiesta si riferisce all’anno solare, ovvero 400 euro se si riferisce ad un periodo inferiore.

a cura di Anna Carbone

Rimborso IVA all’estero: stanno per scadere i termini
La Redazione
Thu, 19 Sep 2013 12:39:12 GMT