domenica 22 settembre 2013

Revoca dell’amministratore di condominio: ecco come fare

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L’amministratore rappresenta l’organo esecutivo del condominio: secondo quanto sancito dal codice civile, infatti, egli ha un rapporto diretto con ogni condominio, ed è dunque obbligato, una volta nominato, a coordinare le persone che abitano in uno stesso stabile, dirimendo eventuali questioni aperte dai singoli soggetti.

La recente riforma del condominio ha sancito diverse modifiche relative alla possibilità di revoca dell’amministratore: andiamo ad analizzare cosa è cambiato.

Modifiche sulla possibilità di revoca

compromesso acquisto casaLa legge 220/2013 che ha riformato alcuni articoli del codice civili relativi al Condominio, è entrata in vigore il 15 giugno del 2013: da questa data sono cambiate alcune cose in merito alla revoca dell’amministratore. L’articolo del codice civile in questione è il 1129, ed è stato in pratica riscritto per favorire la trasparenza della gestione condominiale.

Viene sancita la durata dell’incarico dell’amministratore condominiale, pari a 12 mesi dal momento della nomina da parte dell’assemblea. In caso di mancata nuova elezione o di dimissioni, tale incarico viene considerato rinnovato per un nuovo anno per tacito assenso.

La possibilità di revoca è comunque prevista, ed è regolare solamente se sancita dalla metà dei condomini presenti (fisicamente o per delega) in assemblea, sempre che in tutto sia rappresentata la metà dei millesimi dell’edificio.

Intervento del giudice

Se anche un solo condomino decida di rivolgersi all’autorità giudiziaria per richiedere la revoca dell’amministratore, tale comportamento è ritenuto assolutamente legittimo: l’autorità giudiziaria verificherà le irregolarità gravi segnalate dal condominio o la mancata trasparenza nella gestione amministrativa, e può pronunciarsi a favore della revoca.

Quali sono le cause di revoca?

Perchè l’amministratore veda decadere il proprio mandato annuale, devono sussistere una serie di ragioni sancite dalla riforma. Uno dei casi previsti è quello in cui si rifiuti di aprire e utilizzare un conto corrente condominiale per la gestione e il pagamento delle spese, nonché per ritirare le quote del condominio.

Una volta presa tale decisione, quest’ultimo avrà diritto al rimborso di eventuali quote anticipate per lavori straordinari o altro, purchè documentato, e al compenso relativo ai lavori ordinari svolti. Non è previsto alcun tipo di risarcimento danni.

Revoca dell’amministratore di condominio: ecco come fare
Enrico Mainero
Wed, 18 Sep 2013 14:44:14 GMT