sabato 16 maggio 2015

Ristrutturazione: la spesa può essere sostenuta da un soggetto diverso

 

Addio agevolazione prima casa a causa della ristrutturazione

Agevolazioni anche quando l’ordinante del bonifico sia un soggetto differente dal beneficiario della detrazione.

È possibile ottenere i benefici fiscali previsti in caso di ristrutturazione di un immobile anche se a sostenere le spese sia stato un soggetto diverso dal beneficiario delle agevolazioni (per esempio, un genitore che voglia fare un regalo al proprio figlio, pagandogli le spese della ditta)?

Sicuramente sì, e a confermarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con una recente circolare [1].

Per fruire dell’agevolazione sulla ristrutturazione edilizia è previsto, fra l’altro, che il pagamento debba essere effettuato con bonifico cosiddetto “parlante” ossia un bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva oppure il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Ebbene, se ricorrono queste e le altre condizioni previste dalla norma, è possibile fruire dell’agevolazione nel caso in cui l’ordinante del bonifico sia un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione. È comunque necessario che il codice fiscale di quest’ultimo risulti correttamente indicato nella disposizione di pagamento.

La legge [2] consente la detrazione delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Ciò premesso, qualora l’ordinante sia un soggetto diverso dal soggetto indicato nel bonifico quale beneficiario della detrazione, la detrazione deve essere fruita da quest’ultimo, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalle disposizioni di legge; secondo infatti l’amministrazione finanziaria si ritiene, in tal modo, soddisfatto il requisito richiesto dalla norma circa la titolarità del sostenimento della spesa.

Note

[1] Ag. Entrate, circolare n. 17/E del 24.04.2015.

[2] Art. 16-bis, comma 1, del TUIR.

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