sabato 16 maggio 2015

Bolletta dell’acqua: in quanto tempo si prescrive?

 

Bolletta dell acqua in quanto tempo si prescrive

Sintetica guida, destinata a tutti i proprietari o affittuari di immobili, per regolarsi sui termini di prescrizione relativi ai consumi di acqua e sulle altre voci contenute in bolletta.

Non è infrequente che l’ente erogatore del servizio idrico, sia esso il Comune o altro soggetto gestore, richieda il pagamento del canone e/o dei consumi di acqua relativi alle utenze allacciate, anche domestiche, a distanza di parecchio tempo da quando i consumi sono (o sarebbero) stati effettuati.

Ulteriore frequente problema è quello relativo alla legittimità o meno delle cosiddette quote fisse richieste in bolletta e che suscitano perplessità, essendo comunque sconnesse rispetto agli effettivi consumi.

Detto questo, un primo punto fermo è che la prescrizione in materia di consumi idrici e voci connesse è di 5 anni.

La prescrizione decorre dal momento in cui il consumo si è verificato, potendosi (sulla base delle regole contenute nel contratto con l’utente che regola il servizio) anche conglobare, in un’unica richiesta di pagamento, il consumo di un’intera annualità.

La richiesta di pagamento, dunque, deve pervenire al domicilio dell’utente entro la scadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il consumo di acqua si è verificato. Ad esempio, il pagamento del canone acqua relativo al 2010 dovrà essere richiesto con una raccomandata a.r. necessariamente fatta pervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

Occorre, pertanto, prestare molta attenzione alla data in cui la richiesta di pagamento giunge al domicilio dell’utente: non basta che l’ente gestore del servizio idrico invii la richiesta di pagamento prima del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello al quale il consumo si riferisce; è necessario che entro questo termine di cinque anni la richiesta pervenga al domicilio dell’utente (occorre, quindi, per evitare la prescrizione, che il postino consegni il plico entro il 31 dicembre del quinto anno oppure che lasci nella cassetta postale l’avviso di giacenza del plico).

La stessa Corte di Cassazione [1] ha confermato che per interrompere la prescrizione occorre che il debitore (nel nostro caso l’utente del servizio idrico) abbia conoscenza dell’atto che il creditore gli ha inviato. E la conoscenza si ha nel momento in cui la raccomandata giunge all’indirizzo dell’utente.

Per ciò che concerne la cosiddetta “quota fissa” (precedentemente definita “nolo contatore), regolarmente contenuta in ogni bolletta del servizio idrico, essa è perfettamente legittima in quanto prevista da una delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica [2]. Non se ne può, perciò, in nessun modo contestare la legittimità: va pagata anch’essa.

Allo stesso modo, sebbene non sia vietato, è sicuramente poco corretto richiedere in un’unica soluzione, pochissimo tempo prima della scadenza del termine di prescrizione di cinque anni, più annualità di consumi (e di quote fisse). In tali sgradevoli occasioni, il consiglio è di richiedere all’ente gestore di poter rateizzare l’importo richiesto, come peraltro è possibile che preveda lo stesso contratto di fornitura del servizio.

Note

[1] Cass. sent. n. 13.588/2009.

[2] Delibera Cipe n. 52 del 04.04.2001.

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