venerdì 15 maggio 2015

La banca ha l’obbligo di fornire informazioni ai clienti

 

Pratica rigettata Amministrazione deve invitare il cittadino a integrare la documentazione

Nell’anno 2009 ho ricevuto da mio datore di lavoro una somma di denaro come prestito infruttifero, di cui l’Agenzia delle Entrate mi ha chiesto recentemente informazioni; non ho più i documenti e mi sono rivolto alla mia banca, che tuttavia mi ha negato qualsiasi informazione poiché il conto era stato chiuso. La banca ha agito correttamente o deve rilasciarmi le informazioni che ho richiesto?

La Banca che non fornisce le informazioni richieste dal cliente commette una violazione di legge [1]: ogni istituto di credito è obbligato a fornire la documentazione richiesta dal cliente, anche se relativa a rapporto pregresso e chiuso.

Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione [2].

L’invito è, pertanto, quello di richiedere per iscritto la documentazione che serve alla banca.

Più nello specifico, nel caso in esame il bonifico ricevuto dal datore di lavoro, senza una specifica causale della motivazione della somma indicata sull’estratto di conto corrente o sulla contabile bancaria, potrebbe non essere sufficiente a convincere l’Agenzia delle Entrate dell’esistenza di un prestito come prospettato.

In tal caso, il consiglio è quello di acquisire dal datore di lavoro anche un’autocertificazione contenente tale dichiarazione.

Note

[1] Art. 119 del T.U.B. (D.Lgs. 385/1993).

[2] Art. 119 del T.U.B., c. 4.