venerdì 15 maggio 2015

Abuso edilizio dell’inquilino: responsabile anche il proprietario

 

abuso edilizio dell inquilino responsabile anche proprietario

Affitto: al locatore va comunicato l’ordine di demolizione e pertanto è corresponsabile da quando è venuto a conoscenza della violazione urbanistica posta dal conduttore.

Il proprietario di casa è responsabile per l’eventuale abuso edilizio posto dal conduttore dell’immobile. È quanto si evince da una recente sentenza del Consiglio di Stato [1].

Non si può giustificare asserendo di “non sapere nulla” il locatore di un appartamento il cui inquilino abbia commesso una violazione della normativa urbanistica poiché anch’egli riceve la notifica dell’avvio del procedimento amministrativo sanzionatorio.

Risultato: poiché il locatore, anche se non ha il pieno possesso dell’immobile dato in affitto, conserva comunque un generale dovere di custodia e controllo sullo stesso – e, peraltro, è messo in sempre condizione di conoscere gli eventuali abusi edilizi del conduttore (tramite le notifiche dell’amministrazione) – è corresponsabile con quest’ultimo dell’illecito edilizio.

In caso di locazione, peraltro, come il Consiglio di Stato ha già precisato [2], l’ordine di demolizione va notificato anche al proprietario. Venendo così a conoscenza dell’abuso, già nel momento iniziale del primo procedimento di accertamento amministrativo, egli ha l’obbligo di attivarsi per ripristinare la legalità nell’immobile che, comunque, nonostante il contratto di locazione, continua ad appartenergli e sul quale, di certo, mantiene sempre l’ “ultima parola”. Insomma, i suoi poteri di vigilanza non vengono meno solo perché l’appartamento è stato dato in affitto.

Note

[1] Cons. St. sent. n. 2211/15 del 4.05.2015.

[2] Cons. Stato, sent. n. 1179/2013.

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