sabato 4 luglio 2015

Vendita di immobile per sottrarsi alle tasse: non sempre c’è reato

 

Chi non paga i debiti oggi va in carcere

Sottrazione fraudolenta alle imposte: non scatta il reato se i proventi della vendita dell’atto ritenuto simulato vengono utilizzati proprio per pagare il fisco.

Chi vende i propri beni con lo scopo di non pagare le tasse (e quindi ponendo in essere un atto che, nella sostanza, è solo simulato, perché volto a frodare il fisco) si espone ad una incriminazione per “sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte”; tuttavia questo reato non scatta se le somme incassate a seguito di una vendita ritenuta simulata sono utilizzate per il pagamento di imposte anche se non si tratti di quelle oggetto dell’asserita sottrazione.

È necessario provare che la vendita sia avvenuta a prezzi inferiori con la conseguente volontà di sottrarsi al versamento.

È quanto chiarito dalla Cassazione con una recente sentenza [1]. Infatti il reato di sottrazione fraudolenta dal pagamento delle imposte si caratterizza per la volontà specifica di sfuggire al fisco; quindi l’alienazione simulata, o il compimento di altri atti fraudolenti, devono essere finalizzati alla sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o di IVA oppure di interessi o sanzioni amministrative relative a dette imposte. Pertanto, non può ritenersi esistente il dolo se, alla fine, il risultato economico dell’operazione posta dal contribuente con la vendita dell’immobile è andato a beneficio, e non a danno, dell’erario.

Note

[1] Cass. sent. n. 27143 del 30.06.2015.

Autore immagine: 123rf com