sabato 11 luglio 2015

Abuso edilizio: quando si prescrive?

 

Abuso edilizio quando si prescrive

Quali sono i termini di prescrizione del reato di abuso edilizio, della sanzione amministrativa ed entro quanto tempo il Comune può ordinare la demolizione dell’opera.

Una costruzione abusiva, ossia costruita senza titolo edilizio (permesso a costruire) dà luogo contemporaneamente tanto ad un reato (abuso edilizio) quanto ad un illecito amministrativo. Il reato è soggetto a prescrizione nei termini che a breve diremo, mentre invece l’illecito amministrativo non si prescrive mai. Ne consegue che il Comune potrebbe ordinare la demolizione del manufatto abusivo (si tratta, infatti della sanzione a carattere amministrativo), mentre diversa risposta potrebbe essere data da un punto di vista penalistico, essendo probabile, dopo il decorso di quattro o cinque anni, che il reato edilizio sia prescritto.

PRESCRIZIONE DEL REATO

Si tratta di una contravvenzione punita con arresto o ammenda [1]. Il reato si prescrive:

in 4 anni dal compimento dell’illecito se, da tale momento, non ci sono stati atti interruttivi della prescrizione (cosiddetta prescrizione breve);

– in 5 anni dal compimento dell’illecito (cosiddetta prescrizione ordinaria) se c’è stato un atto interruttivo come, ad esempio, il decreto di citazione a giudizio [2]). Art. 161 cp. Elenco tassativo

Da quando decorrono i termini

Di solito nel caso di abuso edilizio si ha sempre un accertamento e sequestro. In tal caso è da tale momento che iniziano a decorrere i suddetti termini.

Se invece viene fatto un controllo senza tuttavia apposizione di sigilli, il reato si considera permanente, per cui perdura fino alla sentenza di primo grado. In tal caso, dunque, la prescrizione è di 5 anni dalla sentenza di primo grado.

Se nessuno dice nulla?

Il momento in cui si consuma di tale reato ha inizio con l’avvio dei lavori e perdura per tutto il tempo di realizzazione, sino all’effettiva cessazione dell’attività edificatoria abusiva.

Inoltre, secondo la Cassazione, la cessazione di tale attività abusiva si avrà con l’ultimazione dei lavori per completamento dell’opera. È da tale momento che decorrono i termini se non interviene l’autorità.

Mettiamo che Tizio compia oggi un abuso edilizio e nessuno se ne accorge. Tra 50 anni, il vicino invidioso fa una segnalazione alle autorità dell’opera abusiva in questione. In tal caso inizia il procedimento penale, e se Tizio riesce a dimostrare che il manufatto è stato costruito 50 anni fa, per lui scatterà la prescrizione.

ILLECITO AMMINISTRATIVO

Come detto, l’abuso edilizio è parallelamente non solo un reato, ma anche un illecito amministrativo (che può portare anche alla demolizione dell’opera, ma non certo alla sanzione penale). Con riferimento ad esso, invece, la prescrizione non scatta mai.

Per giurisprudenza costante l’esercizio dei poteri amministrativi repressivi in materia di abusi edilizi non incontra alcun termine di decadenza o di prescrizione [3].

Ne discende che la irrogazione della sanzione amministrativa della demolizione di opere abusive non incontra limiti di prescrizione e, quindi, una volta che venga accertata l’esistenza dell’opera abusiva, è legittima l’adozione del provvedimento di demolizione [4].

In tali evenienze si esige, però, che l’amministrazione comunale dia conto puntualmente delle ragioni di pubblico interesse che depongono per la demolizione del fabbricato, diverse da quelle finalizzate al mero ripristino della legalità, tenendo peraltro in debita considerazione gli interessi privati maturati nel frattempo. Il decorso del tempo, in altri termini, oltre a produrre gli effetti che l’ordinamento riconosce e consacra dando vita a istituti ampiamente disciplinati in ogni settore del diritto, ivi compreso l’ordinamento amministrativo, determina l’esigenza di motivare in modo più forte i provvedimenti di natura repressiva [5].

Natura del reato

Si tratta di una contravvenzionale a forma libera, in quanto può essere realizzata attraverso qualunque condotta diretta alla realizzazione di opere edili.

Possono essere chiamati a rispondere del reato il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore. Oltre ad essi possono essere considerati responsabili anche coloro che, pur non rivestendo nessuna di tali qualifiche, abbiano contribuito con la loro condotta alla consumazione del reato e, pertanto, alla realizzazione dell’opera edilizia abusiva [6]: ad esempio, l’esecutore materiale dei lavori, anche se muratore od operaio, o il proprietario o il comproprietario, non formalmente committente delle opere abusive, avendo lo stesso un potere di veto sull’esecuzione di opere non assentite sull’area in comunione.

Note

[1] Art. 44 Dpr 380/01.

[2] Art. 160 cod. pen: altri atti interruttivi della prescrizione sono la sentenza di condanna, il decreto di condanna, l’ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell’arresto, l’interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

[3] Cons. St. sent. n. 2529/2004 e n. 4607/2009.

[4] Tar Emilia Romagna Bologna sent. n. 116/2003.

[5] Tar Campania, Napoli, sent. n. 532/2009.

[6] Cass. sent. n. 11093/2010.

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