sabato 11 luglio 2015

Prima casa: mutui sospesi e senza interessi

 

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Il Collegio di coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario (Abf) ha stabilito che la sospensione del mutuo, per l’acquisto della prima casa, deve essere a “costo zero”.

La Finanziaria e il Fondo di Solidarietà

In base a quanto fissato dalla Finanziaria del 2008 colui che ha contratto un mutuo per l’acquisto di una casa, da adibire a prima abitazione, se non riesce a far fronte alle spese può chiedere la sospensione del pagamento delle rate per due volte, e in un periodo complessivo di diciotto mesi.

Dopodiché interviene il Fondo di Solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa, che sostiene i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo, durante il periodo della sospensione. Ripagando così alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo, con esclusione dello spread.

La sospensione del mutuo non provoca oneri

L’Associazione bancaria Italiana (Abi) aveva però dato la possibilità alle banche, che concedono il mutuo, di poter addebitare al cliente gli interessi maturati nel periodo di sospensione. Ad oggi invece, l’Arbitro bancario finanziario ha ribadito che la sospensione del mutuo non può provocare oneri. L’unica possibilità che resta in piedi per le banche è quella di inserire nel contratto il rimborso dello spread a carico del cliente.

Chi può usufruire del Fondo di Solidarietà

Il Fondo di Solidarietà è stato rifinanziato con 20 milioni di euro per il 2015 e si rivolge a coloro che hanno subito una:

  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
  • cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
  • cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato, o di rappresentanza commerciale o di agenzia
    (art. 409 n. 3 del c.p.c.);
  • morte o riconoscimento di grave handicap ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.

Dal giorno della presentazione della domanda la banca interrompe il conteggio del ritardo del pagamento delle rate, che non può essere comunque superiore ai novanta giorni consecutivi, pena l’esclusione della domanda. Dopodiché la banca trasmette la richiesta a Consap entro dieci giorni lavorativi ed entro quindici giorni concede l’autorizzazione alla sospensione.

Infine la banca, entro cinque giorni, può informare il mutuatario dell’esito dell’istruttoria ed entro trenta giorni dalla comunicazione positiva di Consap, sospende il pagamento dell’ammortamento del mutuo.