sabato 4 luglio 2015

Assegnazione di case popolari: non sempre il familiare ha diritto al subentro

 

Case popolari il figlio subentra al padre nella locazione

Alla morte dell’assegnatario dell’alloggio, il congiunto (o il convivente) può ottenere la voltura del contratto a proprio nome solo se faceva già parte del nucleo familiare originario.

Non basta la parentela o la convivenza di fatto con l’assegnatario di una casa popolare per poter subentrare nel godimento di tale bene alla sua morte: affinché, infatti, un terzo soggetto possa ottenere la voltura del contratto di assegnazione della casa popolare in proprio favore occorre che, prima del decesso, egli fosse stato già riconosciuto come membro del nucleo familiare di appartenenza dell’originario conduttore da un espresso provvedimento dell’ente concedente e gestore.

È quanto ha affermato di recente la Cassazione [1].

La vicenda

La pronuncia prende spunto dal caso della nipote dell’assegnatario di una casa popolare; questa si era opposta all’intimazione di rilascio dell’immobile di cui aveva avviato domanda di subentro subito dopo la morte del congiunto. L’istanza veniva respinta dai giudici di primo e secondo grado secondo i quali, ai fini del legittimo subentro della donna nel contratto, l’ente gestore doveva aver preso (o potuto prendere) atto dello stabile ampliamento del nucleo familiare dato dall’inserimento della nuova componente, prima della morte dell’originario assegnatario.

La sentenza

La Cassazione, aderendo alla decisione dei primi giudici, conferma la necessità che la p.a. abbia effettuato un preventivo riconoscimento dell’ampliamento del nucleo familiare del primo assegnatario dell’alloggio, dopo aver accertato la duratura presenza del soggetto nell’immobile locato e l’indole assistenziale della convivenza tra le parti [2]. Accertamento che – sottolineano i giudici – pure in assenza di specifici termini per la proposizione delle istanze di ampliamento e di subentro, così come per il compimento dal parte dell’ente concedente delle diverse verifiche e constatazioni a ciascuna di esse, richiede l’assenso dell’originario assegnatario.

Nello specifico, la Corte ha chiarito che per poter usufruire del beneficio previsto dalla legge, la presenza del soggetto nella casa popolare concessa in locazione deve essere comunicata in modo tempestivo alla pubblica amministrazione; questa è, di seguito, tenuta ad autorizzarla dopo aver riscontrato la costituzione di una convivenza stabile e duratura caratterizzata dalla solidarietà reciproca e dalla assistenza economica ed affettiva tra le parti.

In pratica

Alla morte dell’assegnatario di un immobile di edilizia popolare, il subentro e la voltura del contratto a favore di altra persona ( anche che si tratti di convivente o familiare) presuppone (insieme ad altre condizioni che la p.a. dovrà verificare) che questo facesse già parte del nucleo familiare originario, per come accertato dalla stessa p.a. In mancanza, la richiesta di subentro non potrà essere accolta.

Il consiglio, pertanto, è quello di evitare situazioni di mera coabitazione (magari scaturenti dalla necessità di assistere il congiunto) senza prima far tempestivamente verificare dalla pubblica amministrazione l’ampliamento del nucleo familiare e consentire a quest’ultima di riscontrare la sussistenza di una stabile e duratura convivenza. Ciò tanto più quando, in ragione dell’età o di condizioni di salute precarie dell’assegnatario dell’alloggio, sia maggiormente prevedibile un suo possibile decesso.