sabato 4 luglio 2015

Tettoia: obbligatorio il permesso a costruire altrimenti è reato

 

Tettoia- obbligatorio il permesso a costruire altrimenti reato

Anche dopo la riforma del 2014, il cosiddetto Piano Casa, è necessario il titolo edilizio rilasciato dal Comune per costruire la tettoia ancorata al muro.

La tettoia ancorata al muro richiede il permesso a costruire rilasciato dal Comune: e ciò nonostante le modifiche intervenute l’anno scorso il con cosiddetto “Piano Casa [1] che ha liberalizzato la materia degli interventi sulla casa. Senza il titolo edilizio, infatti, scatta allora il reato di abuso edilizio per la costruzione del manufatto privo di autorizzazione. Lo ha chiarito la Cassazione in una recente sentenza [2].

Secondo la Corte, la tettoia si considera un intervento di nuova costruzione che amplia il volume dell’edificio, posizionando una struttura frangisole (nel caso deciso dai giudici si trattava di un manufatto di 35 metri quadrati, costituito da lamelle in alluminio e poggiante su sei travi in legno ancorate al muro).

Inutile, per l’imputato, sostenere che la tettoia non determini né un incremento volumetrico, né di superficie, tantomeno alteri il prospetto o la sagoma, anche per la facile amovibilità: non si tratta quindi di un intervento manutentivo, di quelli previsti nel testo unico per l’edilizia [3].

Al contrario, il nuovo Piano Casa definisce “nuove costruzioni” “l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee e salvo che siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno dei turisti”.

In definitiva, la realizzazione di una tettoia non costituisce un semplice intervento di manutenzione straordinaria, né si configura quale pertinenza atteso che, in quanto parte integrante dell’edificio, ne costituisce ampliamento, con conseguente integrabilità, in difetto del preventivo rilascio del permesso di costruire.

Note

[1] Art. 10 ter della legge 80/2014.

[2] Cass. sent. n. 27575/2015.

[3] Dpr 380/01.