giovedì 11 giugno 2015

Dichiarazione TASI e locazione: l’inquilino deve presentare il modello?

 

Locazione quando il proprietario puo entrare in casa

Se la registrazione del contratto di locazione è successiva al 1 luglio 2010, l’inquilino non deve presentare la dichiarazione TASI perché valgono i dati catastali già comunicati all’Agenzia delle Entrate.

Una recente circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze [1] ha chiarito che l’inquilino non titolare dell’immobile non deve presentare il modello di dichiarazione TASI se il contratto di locazione o di affitto è stato registrato a far data dal 1 luglio 2010.

A partire da tale data, infatti, vige l’obbligo di comunicazione, al momento della registrazione del contratto, al competente ufficio dell’Agenzia delle Entrate anche dei relativi dati catastali [2].

Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1 luglio 2010, permane, invece, l’obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto.

Il Dipartimento delle Finanze chiarisce inoltre che la dichiarazione non deve essere presentata anche nel caso in cui il Comune abbia previsto, ai fini dell’applicazione dell’aliquota TASI ridotta, specifiche modalità per il riconoscimento dell’agevolazione, consistenti nell’assolvimento da parte del contribuente di particolari adempimenti formali, come per esempio la consegna del contratto di locazione o la presentazione di un’autocertificazione.

Di fatto, dunque, l’obbligo dichiarativo per la TASI si riduce a casi residuali, dal momento che il Comune è già a conoscenza delle informazioni catastali relative agli immobili locati.

In ogni caso il Comune può adottare, ove necessario, strumenti di integrazione delle informazioni anche con riferimento ad altri tributi (per esempio tassa sui rifiuti) e può trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili.

Tali soggetti sono tenuti a versare l’imposta nella misura del 90 per cento, se il Comune non ha stabilito la misura del versamento TASI a carico dell’occupante, oppure fino al limite del 70 per cento dell’imposta, nel caso in cui il Comune abbia deliberato una diversa misura della percentuale a carico dell’occupante.

Nei casi residuali in cui permane l’obbligo di dichiarazione, il soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’immobile può utilizzare la parte del modello di dichiarazione dedicata alle “Annotazioniper precisare il titolo (per esempio “locatario”) in base al quale occupa l’immobile ed è tenuto a pagare la TASI.

Note

[1] Dip. delle Finanze, circolare del 3.6.15.

[2] Art. 19, commi 15 e 16, del D. L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010.