domenica 21 giugno 2015

Condizionatore in condominio: regole da rispettare

 

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Con l’arrivo dell’estate il condizionatore è per molti l’unica possibilità di refrigerio quando si è dentro casa e si deve fuggire dall’afa. Se si vive però in un condominio l’installazione non è sempre immediata e  possibile. Esistono infatti delle regole da rispettare, soprattutto quando il condizionatore deve essere posizionato sulla facciata del palazzo, bene comune dei condomini.

Regolamento di condominio

Nella riforma del condominio viene chiaramente esplicitato che esistono delle norme che salvaguardano il decoro architettonico dell’edificio e il condomino non può eseguire lavori che “rechino danno alle parti comuni” e che determinino  anche  un pregiudizio alla stabilità e alla sicurezza. Inoltre la natura assembleare o contrattuale del  regolamento può incidere più o meno sulla decisione finale. Nel primo caso se il condizionatore non altera effettivamente il decoro l’assemblea non può negare l’installazione. Se si tratta invece di regolamento contrattuale l’assemblea può impedire qualsiasi modificazione dell’estetica del palazzo.

Violazione decoro architettonico

Il decoro architettonico è considerato un bene comune e la violazione di questo si innesca ogni qualvolta cambia  l’aspetto originario del condominio. In merito, una sentenza del Tribunale di Milano chiarisce cosa si intende per intervento che altera e deteriora l’estetica di un edificio.

“si tratta, infatti, di impianti sporgenti, ben visibili da chiunque e che considerate le caratteristiche dell’edificio, quale emergenti dalle fotografie prodotte in atti, deve senza alcun dubbio ritenersi che questo intervento abbia alterato in senso deteriore il decoro e l’estetica dello stesso, a nulla rilevando che gli stabili attigui permettano un uso differente della facciata condominiale”. (Trib. Milano 1 ottobre 2013 n. 12037)

Ciò però non è riconducibile solamente a palazzi storici, che hanno un determinato valore anche a livello patrimoniale. Cosa che viene sottolineata da un’altra sentenza del 2014.

“costituisce innovazione lesiva del decoro architettonico del fabbricato condominiale, come tale vietata, non solo quella che ne alteri le linee architettoniche, ma anche quella che comunque si rifletta negativamente sull’aspetto armonico di esso, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio e che la relativa valutazione spetta al giudice di merito, ed è insindacabile in sede di legittimità ove non presenti vizi di motivazione”. (Cassazione civile, Sezione II, Sentenza del 6 ottobre 2014, n. 20985)