domenica 14 giugno 2015

Affitto, IMU e TASI: cosa paga l’inquilino?

 

Affitto IMU e TASI cosa paga inquilino

Per l’immobile in locazione il conduttore deve verificare quali sono le percentuali previste dal Comune per la divisione dell’onere con il locatore.

La Tasi deve essere corrisposta non solo dal proprietario di casa, ma anche dall’inquilino. Ma chi decide la percentuale dell’importo che quest’ultimo deve corrispondere? E come si fa a determinarla?

Diversamente dall’Imu, che deve essere pagato solo dal proprietario dell’immobile, la Tasi deve essere corrisposta anche dall’inquilino e più in generale dall’occupante o utilizzatore dell’immobile (comodatario, assegnatario, ecc).

La percentuale a carico dell’occupante deve essere stabilita dal Comune nel quale si trova l’immobile che può determinare tale misura entro una forbice tra il 10% e il 30% dell’ammontare complessivo del tributo. La restante parte è invece corrisposta dal proprietario dell’unità immobiliare.

Nel caso in cui il Comune non abbia previsto nulla, scatta la quota del 10% a carico dell’inquilino.

Il presupposto impositivo della Tasi si realizza non solo con il possesso, ma anche con la detenzione a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l’abitazione principale) e di aree fabbricabili, esclusi in ogni caso i terreni agricoli.

Il detentore è tenuto a pagare la TASI solo quando l’immobile è occupato da un soggetto diverso dal possessore; quindi non scatta nel caso di affitto, per esempio, di una semplice camera.

Inoltre, se l’abitazione è occupata dal coniuge possessore, l’altro coniuge o i figli non proprietari nulla dovranno versare in qualità di detentori.

L’imposta dovuta si calcola considerando l’aliquota applicabile al possessore.

La Tasi non versata dal detentore non può essere richiesta al possessore: insomma, il proprietario di casa non può essere chiamato a versare quello che il suo inquilino non ha pagato. Non c’è quella che si definisce solidarietà passiva.

In presenza di più detentori l’imposta dovuta è unica e non può essere frazionata. In questo caso i più detentori sono tra loro obbligati in solido, pertanto in sede di accertamento il Comune può richiedere l’intero importo ad uno qualsiasi di essi.

Diverso è il caso di leasing. In questo caso spetta al locatario (cioè l’utilizzatore dell’immobile) l’onere di versare tanto la Tasi quanto l’Imu. Si tratta di una deroga al principio di soggettività passiva basata sul possesso o sulla titolarità del diritto di proprietà, o di altro diritto reale. Ciò vale anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione: è irrilevante il momento di consegna dell’area o dell’immobile. In sostanza l’impresa locataria paga l’Imu dalla stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, prendendo come riferimento il valore dell’area edificabile e poi quello del fabbricato dal momento di ultimazione dei lavori.