lunedì 24 agosto 2015

Climatizzatore esterno: obbligo di Scia

 

Condizionatore e impianti caldo freddo norme per installazione

Condizionatori e climatizzatori: per il Tar Lazio necessaria la Scia; rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio e sui vincoli paesaggistici.

Nonostante il decreto “Sblocca Italia” [1], l’installazione di un condizionatore esterno richiede il deposito della Scia. È questo l’orientamento del Tar Lazio, espresso in una recente sentenza [2], con cui ha confermato la sanzione di 516 euro al proprietario di una galleria d’arte che aveva installato due apparecchi sulla facciata dell’edificio.

Conformemente a quanto già precisato dal Consiglio di Stato [3], i giudici amministrativi ricordano che i climatizzatori sono impianti tecnologici e, come tali, nel momento in cui vengono collocati all’esterno del fabbricato, rientrano tra gli interventi edilizi soggetti alla Scia [4] (segnalazione certificata di inizio di attività).

Leggi lo schema delle opere soggette a Scia, CIL, CILA e permesso a costruire.

Per le pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW sono previste agevolazioni che escludono anche la Scia [4].

Con o senza Scia, occorre tuttavia sempre (articolo 6, comma 1, del Dpr 380/01) la conformità alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi, oltre che il rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività costruttiva.

Con o senza scia, vanno poi rispettate le norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, sull’efficienza energetica, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio [5]: in particolare, nelle zone con vincolo paesaggistico (o nei centri storici) è sempre necessario il nulla osta dell’autorità preposta alla tutela del vincolo (ottenibile anche in sanatoria [6]).

Resta in ultimo il rispetto delle soglie di rumore, che non devono mai superare la normale tollerabilità. Per cui, anche se a norma sotto il profilo urbanistico, il condizionatore non deve arrecare molestia al riposo del vicino. Peraltro il mancato superamento della soglia indicata dalla legge contro l’inquinamento acustico non implica necessariamente che l’impianto non dia fastidio ai vicini. Bisogna piuttosto considerare l’impatto concreto dell’impianto nell’area in cui si trova collocato (leggi: “Stop al condizionatore rumoroso anche se a norma”).

Tuttavia, se il condizionatore d’aria sia utile all’esercizio di un mestiere rumoroso scatta solo una sanzione amministrativa; qualora invece sia indipendente da tale attività, si applica la sanzione penale a condizione che il rumore ecceda la normale tollerabilità e si disturbano quiete e riposo di un gruppo non identificato di persone.

Resta poi da rispettare le norme sul condominio e, in particolare, il decoro architettonico dell’edificio, anch’esso a prescindere dal rispetto della normativa urbanistica (leggi: “Condominio: no al condizionatore lesivo del decorso architettonico”). Ad ogni modo se il motore ha dimensioni normali, bisogna fare una valutazione caso per caso.

Note

[1] Dl 133/14

[2] Tar Lazio, sent. n. 10826/15.

[3] Cons. St. sent. n. 4744/08.

[4] Art. 3 co. 1, lett. b, e 22 del Dpr n. 380/2001.

[5] Art. 6, comma 1, lett. a del Dpr 380/2001, modificato dal Dl 133/14.

[6] Dlgs 42/04.

Autore immagine: 123rf com