giovedì 6 agosto 2015

Detrazioni montascale: come ottenerle

 

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I montascale, così come gli ascensori sono oggetto di detrazioni fiscali fino a dicembre 2015. Ma chi può usufruirne e quali sono i benefici riconosciuti?

Detrazioni Irpef del 50%

La detrazione Irpef del 50% viene riconosciuta al proprietario dell’immobile oggetto di lavori, all’affittuario e al compagno/a del proprietario dell’abitazione. Facendo rientrare a colui che ne fa richiesta metà della spesa sostenuta. Questo è possibile ad oggi  grazie alla legge di Stabilità del 2014, che ha aumentato la detrazione, passando dal 30% al 50%.

La spesa massima che viene riconosciuta è di 96 mila euro, con una ripartizione del beneficio suddiviso in dieci rate annuali di pari importo. Bisogna però ricordare che sono esclusi da queste detrazioni gli enti locali e le imprese, mentre invece si rivolgono a privati, al fine di abbattere le barriere architettoniche, che troppo spesso ostacolano la quotidianità di disabili e anziani.

Chi può ottenere il beneficio

Coloro che possono usufruire della detrazione Irpef del 19% sull’intero importo della spesa, per montascale o mini ascensori, sono i contribuenti che rientrano nella categoria disabili e che presentano una minoranza fisica, psichica, o sensoriale. Stabilizzata o progressiva e che hanno difficoltà nell’apprendimento, nella relazione o integrazione lavorativa, così da determinare un “svantaggio sociale o di emarginazione”. Lo stesso diritto vale anche per coloro che hanno a carico fiscalmente il portatore di handicap.

Mentre la detrazione Irpef del 50% può essere usufruita da qualsiasi persona, che decide di installare un montascale, indipendentemente dal proprio benessere fisico o psichico. Non è necessario altresì avere la residenza nell’immobile, né che sia di proprietà. Infatti i benefici si estendono anche ai locatari o ai conviventi.

In caso di cessione dell’immobile

Nel caso il proprietario dell’immobile, in cui sono stati effettuati i lavori, decidesse di cedere l’unità immobiliare, può continuare ad usufruire della detrazione non utilizzata, o trasferirla all’acquirente, per i periodi di imposta restanti. Se invece il beneficiario viene a mancare, la detrazione viene trasmessa all’erede che detiene il bene materiale.