lunedì 24 agosto 2015

Recesso anticipato dalla locazione: si pagano i canoni del preavviso

 

Compromesso no recesso dal contratto se inadempimento del venditore non grave

Affitto: il danno da lucro cessante da versare al padrone di casa corrisponde, in via presuntiva, ai canoni da corrispondere per il periodo di preavviso mancato.

Nel caso in cui l’inquilino di un immobile receda anticipatamente – e di punto in bianco – da un contratto di locazione, deve versare, al padrone di casa, il risarcimento del danno da “lucro cessante” per aver quest’ultimo perso i canoni di affitto durante tutto il periodo necessario a trovare un nuovo conduttore. L’ammontare di tale danno viene determinato, almeno in prima battuta e salvo prova contraria, sulla base dei canoni che il locatore avrebbe percepito durante il periodo di preavviso previsto, dal contratto, per il recesso dell’inquilino. È questo, almeno, l’orientamento della Cassazione [1].

Non si tratta, però, di un risarcimento che scatta in automatico, solo perché c’è stato un recesso anticipato da parte del conduttore. Infatti il padrone di casa resta comunque obbligato a provare, davanti al giudice, di aver rimesso l’immobile sul mercato, di aver cercato nuovi inquilini e di non averne trovati o di averne trovati a prezzi più bassi rispetto a quelli praticati a colui che se n’è andato.

Dunque, per ottenere l’indennizzo a causa dell’anticipato recesso, al padrone di casa non basta dimostrare che l’inquilino ha lasciato l’immobile senza preavviso (cosiddetta risoluzione anticipata del contratto), ma deve anche dimostrare che l’immobile sia stato nuovamente posto sul mercato: la semplice circostanza della mancata locazione non può fondare, di per sé, il diritto al risarcimento.

Note

[1] Cass. sent. n. 530/14.

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