giovedì 6 agosto 2015

Agevolazioni prima casa: sconti sull’acquisto di cantine e garage

 

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L’acquisto di una prima casa e le sue pertinenze godono di agevolazioni, inerenti ad imposte catastali e ipotecarie. Cantine, garage e posti auto sono proprio quelle pertinenze più frequentemente acquistate  insieme agli immobili, o come atto separato. Ma possono sempre rientrare nell’ambito delle agevolazioni?

Cosa sono le pertinenze?

Il termine pertinenze va ad indicare “le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un’altra cosa”. Nonostante la giurisprudenza abbia in più riprese cercato di definirle, in base alla funzione che svolgono nella casa, sono ancora alcuni gli interrogativi che restano senza risposta.  Per esempio: entro quale distanza un immobile può ritenersi al servizio di un’abitazione? Il garage non deve essere per forza all’interno dello stesso stabile, ma se si trova troppo distante è difficile che possa essere considerato una pertinenza.

Benefici prima casa e pertinenze

I benefici prima casa, inerenti le pertinenze, comprendono l’acquisto, anche se con atto separato o successivo di:

  • C/2 (magazzini e locali di deposito);
  • C/6 (rimesse);
  • C/7 (tettoie chiuse o aperte).

E proprio sulla pertinenza su cui si applica il bonus si paga  l’imposta di registro del 2% (anziché del 9%), con un minimo di mille euro. Oltre alle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.

Agevolazioni fiscali prima casa

Bisogna ricordare che il D.Lgs. n. 23/2011 all’articolo 10 ha introdotto delle novità, inerenti soprattutto la modifica delle imposte di registro, a partire dai rogiti effettuati dal primo gennaio 2014 che vedono applicata una imposta di registro nella misura del 2% e le imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di 50 euro per ciascuna imposta. Questo vale se il venditore è un privato, mentre se si tratta di un’impresa è possibile fare una  distinzione tra i benefici fiscali di:

  • un’impresa costruttrice, o che ha ristrutturato l’immobile: se la vendita avviene entro quattro anni dall’ultimazione dei lavori si applica l’iva al 4%;
  • un’impresa non costruttrice e che non ha eseguito lavori di restauro, risanamento o ristrutturazione o li ha eseguiti quattro anni prima della vendita:  si applica l’imposta di registro del 2% e la vendita è esente dall’Iva.

Decadimento agevolazioni

E’ bene sempre tenere a mente che è possibile vedere revocati i benefici prima casa quando:

  • si sono attestati requisiti in modo falso;
  • la residenza nel Comune dove si trova l’immobile non è stata trasferita entro 18 mesi dall’acquisto;