sabato 7 maggio 2016

Impianti solari sui tetti, in aree vincolate autorizzazione paesaggistica sempre obbligatoria

 

Impianti solari sui tetti, in aree vincolate autorizzazione paesaggistica sempre obbligatoria

04/05/2016 - L’installazione di pannelli solari termici o fotovoltaici sui tetti di edifici situati in aree vincolate deve essere subordinata ad autorizzazione paesaggistica. È questa la tesi del Parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Mibact), che ha chiesto al Ministero dello Sviluppo economico di correggere il DM 19 maggio 2015 relativo all’installazione di impianti fotovoltaici sotto i 20 kW sui tetti.
Tutto nasce da due quesiti rivolti al Mibact dalla Regione Lombardia e dalla Soprintendenza Belle arti e paesaggio di Alessandria, in cui è stata chiesta la corretta interpretazione da darsi, nel caso di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’installazione di impianti solari fotovoltaici, alle normative di settore per lo sviluppo dell’efficientamento degli usi finali dell’energia negli immobili ricadenti in aree tutelate paesaggisticamente.

Il Modello unico per gli impianti fotovoltaici sotto i 20 kW

Al centro della questione il DM 19 maggio 2015 che ha istituito il Modello Unico per la realizzazione, la connessione e l’esercizio di piccoli impianti fotovoltaici integrati sui tetti degli edifici, e la sentenza 1946/2014, con la quale il TAR Piemonte esclude i piccoli impianti fotovoltaici dalla necessità di acquisire l’autorizzazione paesaggistica, se non già ricadenti in aree dichiarate ai sensi dell’articolo 136 del Codice, lett. b) e c) (ville, giardini e parchi non tutelati ma di non comune bellezza e complessi immobiliari di valore estetico e tradizionale, inclusi i centri storici).
Secondo il Mibact, il DM 19 maggio 2015 contiene delle criticità: in particolare, la previsione dell’articolo 4, comma 3, in base alla quale “l’installazione degli impianti fotovoltaici su edifici non ricadenti fra quelli di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Dlgs 42/2004), non è subordinata all’acquisizione di atti amministrativi di assenso, comunque denominati, ivi inclusa l’autorizzazione paesaggistica”.

Le criticità del DM 19 maggio 2015

Tale previsione - spiega il Ministero - nasce verosimilmente da un’interpretazione non corretta che lo Sviluppo Economico ha dato del Dpr 139/2010, allegato 1, n. 28 (concernente il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità) che sottopone a procedura autorizzatoria semplificata l’installazione di pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq, specificando che tale previsione non si applica nelle zone territoriali omogenee ‘A’ (centri storici) e nelle aree vincolate ai sensi dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice, “ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del Dlgs 115/2008”.
In realtà - chiarisce il Mibact -, un’interpretazione corretta del Dlgs 115/2008 e dell’articolo 6 del Testo Unico Edilizia (Dpr 380/2001) dimostra che, per gli impianti solari, l’esenzione vale solo per il lato edilizio, non per quello paesaggistico: il comma 3 dell’art. 11 del Dlgs 115/2008 è chiaro nello stabilire che sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del TU Edilizia quelli relativi a impianti la cui superficie non sia superiore a quella del tetto stesso.
Analogamente, l’articolo 6, comma 2, lettera d) del TU Edilizia considera ‘liberi’ - ma ai soli fini edilizi - i suddetti impianti, relativi ai pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona ‘A’, senza nulla dire sul versante paesaggistico.

Autorizzazione paesaggistica semplificata o ordinaria

Quindi, l’installazione di piccoli impianti solari fotovoltaici non è esonerata dalla richiesta di autorizzazione paesaggistica ma è soggetta alla forma semplificata allorquando ci si trovi in aree o su immobili sottoposti a vincolo ex lege (art. 142 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) o a vincolo delle tipologie a) e d) dell’art. 136.
Invece, allorquando tali impianti ricadano in aree o su immobili sottoposti a vincoli ai sensi delle lettere b) e c) del predetto art. 136, il Dpr 139/2010, allegato 1, n. 28 prevede non la ‘liberalizzazione’ ma l’assoggettamento a procedura di autorizzazione paesaggistica ‘ordinaria’ (art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).
È infatti evidente, afferma il Mibact, che l’esclusione di tali ultimi tipi di vincoli dalla semplificazione - legata alla particolare delicatezza e rilevanza di quelle tipologie di beni paesaggistici - conduce non certo all’esclusione di ogni forma di tutela, bensì al rafforzamento di tali misure, mediante per l’appunto l’esclusione dalla semplificazione e la previsione del regime autorizzatorio ordinario.
La generica formulazione: “ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del Dlgs 115/2008”, di cui al n. 28 dell’allegato 1 al Dpr 139/2010 - conclude il Ministero -, è priva in realtà di concreta applicazione, atteso che né il Dlgs 115/2008, né il Dpr 380/2001 hanno introdotto alcun regime più favorevole al caso in esame.

Installazione ‘libera’ solo se i pannelli sono invisibili dall’esterno

Tale ricostruzione è alla base di un Regolamento relativo all’individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata, che il Mibact sta predisponendo e che verrà a breve sottoposto all’esame del Consiglio dei Ministri.
In tale rielaborazione - anticipa il Mibact - si è condiviso di qualificare come ‘libera’ l’installazione di pannelli solari, sottraendola al previo controllo autorizzativo paesaggistico, nel solo caso in cui il posizionamento degli impianti sul tetto o sul lastrico solare sia tale da non poter essere visibile dall’esterno.