domenica 1 maggio 2016

Riduzione Tasi e Imu al 50%: decorrenza dalla conclusione del Contratto in Comodato

 

Riduzione Tasi e Imu al 50%: decorrenza dalla conclusione del Contratto in Comodato
L’8 aprile con la nota n.8876 il dipartimento delle Finanze, rispondendo alla Confederazione Italiana Proprietà Edilizia, ha chiarito definitivamente la questione della riduzione Imu e Tasi al 50%, per i contratti di comodato verbale stipulati tra genitori e figli. Confermando così che l’agevolazione decorre dalla data di conclusione del contratto stesso.

Contratto in Comodato Verbale

L’articolo 1803 del codice civile stabilisce che “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta.”

Con la legge di Stabilità 2016 è stata introdotta una sola forma di comodato gratuito, per il quale è prevista la riduzione del 50% della base imponibile, così come per gli immobili storici o inagibili. Il tutto si verifica se il proprietario dell’immobile concede il bene ai parenti in linea retta, entro il primo grado, i quali  utilizzano la casa come abitazione principale. Affinché però questo si verifichi il contratto deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate.

Il problema quindi si verifica con il contratto di comodato verbale, che non impone la registrazione. Per cercare di risolvere la problematica era già stata emessa nel mese di gennaio la nota n.2472, in cui si stabiliva, che i contratti di comodato verbale già esistenti, per beneficiare della riduzione Imu e Tasi al 50% dovevano essere registrati entro il 1° marzo 2016.

Successivamente nel mese di febbraio si era invece chiarito, che la riduzione di Imu e Tasi, in caso di comodato verbale decorreva alla conclusione della data del contratto, non tenendo conto di quella di registrazione.

Come registrare un Contratto in Comodato

In base a quanto riporta l’Agenzia delle Entrate i contratti di comodato gratuito stipulati verbalmente, possono essere registrati presentando, a qualunque ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, “il modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell’atto, dovrà essere indicato contratto verbale di comodato”.

L’imposta di registro per la registrazione di un contratto di comodato gratuito è pari a € 200 ed il pagamento dev’essere effettuato con il modello F23 (codice tributo 109T). Mentre per i contratti di comodato in forma scritta è dovuta l’imposta di bollo, che è assolta con i contrassegni telematici (ex marca da bollo) con data di emissione non successiva alla data di stipula. L’importo dei contrassegni deve essere in questo caso di 16 euro ogni quattro facciate scritte e, comunque, ogni 100 righe.

Chi può e chi non può usufruire della riduzione del 50% Imu e Tasi

Vediamo quindi nello specifico coloro che possono usufruire della riduzione Imu e Tasi, per i contratti di comodato:

  • le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • le unità immobiliari concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale. A condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso comune in cui si trova l’immobile concesso in comodato;
  • il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Chi non può invece usufruire della riduzione Imu e Tasi:

  • chi possiede tre (o più) immobili ad uso abitativo (per intero o in percentuale);
  • se i due immobili ad uso abitativo si trovano in due comuni diversi;
  • se si risiede  in un comune diverso rispetto a dove si trova l’immobile;
  • se si risiede all’estero;
  • se l’immobile dato in comodato non viene utilizzato come abitazione principale del comodatario;
  • se il comodato è tra nonni e nipoti.