lunedì 2 maggio 2016

Niente abuso edilizio senza cemento armato o acciaio

 

Niente abuso edilizio senza cemento armato o acciaio

Anche senza Scia, non è reato se si realizza una sopraelevazione con pilastri e travi in legno e pareti in muratura se mancano opere in cemento armato.

Non commette abuso edilizio chi, anche senza un progetto redatto da un tecnico abilitato e senza aver presentato la comunicazione di inizio lavori in Comune, realizza una struttura con pilastri, travi in legno e pareti in muratura: il reato, infatti, scatta solo nei confronti di chi utilizza cemento armato o altri elementi strutturali in metallo. Lo ha chiarito la Cassazione con una sentenza di poche ore fa [1].

Le norme del testo unico per l’edilizia [2] prevedono l’imputazione penale solo per chi realizza manufatti “la cui tenuta statica sia assicurata tramite l’uso e l’applicazione di opere in cemento armato, oppure di elementi strutturali in acciaio o in altri metalli con funzione portante”. Pertanto non può essere condannato chi abbia realizzato una struttura portante con travi e pilatro di legno e pareti perimetrali in muratura, anche in assenza di un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, senza che la direzione dei lavori sia stata assunta da un tecnico apposito e in assenza della preventiva denuncia della realizzazione dell’opera al Comune.

Con questo principio, la Corte ha assolto – perché il fatto non sussiste – un uomo accusato di abuso edilizio per aver effettuato una sopraelevazione su una struttura preesistente.

Ricordiamo, comunque, che una cosa è la contestazione del reato, un’altra la sanzione amministrativa consistente nell’ordine di demolizione di un’opera contraria alle norme edilizie: a fronte, infatti, della possibile prescrizione dell’abuso edilizio, l’ordine di demolizione non si prescrive mai.