domenica 29 maggio 2016

Imu, Tasi, Tari: i calcoli, le scadenze e le novità per il 2016.

 

Imu, tasi, tari: calcolo, scadenze, novità

Imu, tasi e Tari: le novità 2016

Le scadenze per il pagamento di Imu, Tasi e Tari.

Con l’avvicinarsi del 16 giugno, termine ultimo per il pagamento della prima rata 2016 di Imu, Tasi e Tari, abbiamo pensato di fare un breve ripasso di aliquote, calcoli e modalità di pagamento, un po’ perché vale sempre il principio “repetita iuvant”, un po’ perché la confusione sulla triade fiscale continua, e anzi s’infittisce ogni volta che escono nuovi aggiornamenti.

Cominciamo quindi a parlare delle scadenze: come dicevamo, la prima rata da versare nel 2016 per Imu e Tasi è prevista per il 16 giugno. Il contribuente può scegliere se versare l’intero importo in un’unica soluzione o il 50% dell’imposta, posticipando il restante 50% al saldo del 16 dicembre. Per la Tari, ovvero la tassa sui rifiuti, il discorso è leggermente diverso: i versamenti devono essere effettuati alle date di scadenza delle rate fissate dall’amministrazione comunale, o in un’unica soluzione ancora una volta entro il 16 giugno.

Le aliquote dei tributi locali.

Le aliquote da applicare per l’acconto di giugno di Imu e Tasi sono quelle deliberate nel 2015, che si possono consultare sul sito del Comune o in quello del Dipartimento delle Finanze. I contribuenti che scelgono il versamento dell’importo in un’unica soluzione non dovranno temere, almeno per quest’anno, un eventuale conguaglio a dicembre visto che la Legge di Stabilità ha introdotto il blocco delle aliquote, per cui i Comuni non possono aumentare le aliquote sui tributi locali per tutto il 2016.

La Tari è composta invece da una parte fissa e una variabile: la parte fissa viene calcolata sui costi sostenuti per l'erogazione del servizio, per il cui calcolo bisogna moltiplicare i metri quadrati dell'immobile per la tariffa corrispondente al numero degli occupanti dello stesso, mentre la parte variabile è destinata a coprire i costi del servizio rifiuti integrato (raccolta, trasporto, trattamento, riciclo, smaltimento) ed è proporzionale alla quantità di rifiuti presumibilmente prodotti dal contribuente. A questo importo è necessario aggiungere il 5% per il tributo provinciale, che copre l’esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale.

Imu: novità 2016.

La Legge di Stabilità ha introdotto una serie di novità per l’Imu: vediamole.

1. Riduzione Imu per contratti a canone concordato: gli immobili locati a canone concordato hanno diritto a una riduzione Imu pari al 75% dell’imposta dovuta in base all’aliquota comunale.

2. Immobili in comodato: chi concede un immobile in comodato d’uso gratuito a un parente di primo grado (quindi un genitore o un figlio) ha diritto alla riduzione della base imponibile dell'IMU al 50%.

3. Esenzione IMU sui terreni agricoli: dal 2016 sono esentati dal pagamento dell’Imu i terreni agricoli che:

- ricadono nelle aree montane e di collina secondo i criteri della Circolare Ministeriale n.9 del 1993
- sono posseduti da coltivatori diretti (CD) e Imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza agricola
- sono destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali, con proprietà collettiva indivisibile
- sono ubicati nelle isole minori

Tasi: novità 2016.

Anche per l’imposta sui servizi indivisibili (Tasi) la Legge di Stabilità ha previsto delle nuove agevolazioni fiscali: scopriamole insieme.

1. Riduzione TASI per contratti a canone concordato: anche la Tasi, come l’Imu, viene ridotta al 75% dell’importo dovuto in base all’aliquota comunale per gli immobili locati a canone concordato.

2. Immobili in comodato: anche in questo caso la riduzione Tasi segue quella Imu, quindi gli immobili concessi in comodato a genitori o figli godono di una riduzione sulla base imponibile al 50%.

3. Prima casa: viene abolita la tassa sui servizi indivisibili sia per i proprietari che per gli inquilini sugli immobili residenziali adibiti a prima casa, ad eccezione delle abitazioni di lusso, ovvero quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9.

4. Beni merce: ovvero quegli immobili costruiti per la vendita diretta dall’impresa edilizia, usufruiscono di un’aliquota Tasi pari all’1 per mille, che può essere aumentata fino al 2,5 per mille o azzerata in base alle delibere comunali.

Tari 2016: qualche informazione in più.

Recentemente è uscito un approfondimento sulla Tari a cura dell’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) che risponde alle domande più frequenti su questo tributo. Scopriamo insieme qualcosa di più.

- Chi deve pagare la Tari: essa è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di affitto o detenzione temporanea di durata non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa sui rifiuti è dovuta soltanto dal possessore dei locali, mentre dai 6 mesi in avanti il versamento è dovuto dal conbduttore o detentore.

- Bollettini precompilati: si o no? Il Comune è tenuto a informare il cittadino circa l’importo che deve pagare tramite un servizio di sportello o con l’invio di un modello di pagamento precompilato (modello F24 o bollettino postale).

- Agevolazioni fiscali: eventuali detrazioni, riduzioni o esenzioni per la Tari non vengono decise a livello nazionale ma comunale, pertanto è bene consultare le delibere delle propria amministrazione di riferimento. In generale, possibili agevolazioni sono previste per:

a. chi effettua la raccolta differenziata in appositi centri di raccolta
b. immobili occupati da un unico occupante
c. immobili utilizzati in modo stagionale e non continuativo (ma per un periodo inferiore a 183 giorni nel corso dell'anno solare), oppure qualora il proprietario viva all’estero per più di sei mesi e la casa non venga occupata da nessuno
d. in caso si verifichino disservizi nella raccolta di rifiuti
e. in presenza di famiglie in difficoltà, con handicap o anziani

Per usufruire di tali agevolazioni i contribuenti devono presentare apposita richiesta, unitamente ai documenti che attestino l’esistenza dei requisiti per godere del beneficio fiscale.

- Sanzioni per mancato pagamento: il Comune deve notificare ai contribuenti che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni. La notifica dell’avviso di accertamento per la Tari deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente.