sabato 11 ottobre 2014

tasi immobili inagibili, inabitabili e storici: si paga la metà come per l'imu?

 

 

la tasi 2014 sugli immobili storici, inagibili o inabitabili è un'ulteriore fonte di grattacapo per i contribuenti. la normativa infatti non è esplicita nel riconoscere un'agevolazione, ma secondo l'interpretazione del mef bisogna applicare le stesse agevolazioni dell'imu. i proprietari dovranno quindi calcolare l'imposta sulla metà della base imponibile

nonostante nella legge di stabilità non sia riconosciuto questo beneficio fiscale, secondo il ministero dell'economia e delle finanze i titolari di case inagibili, inabitali o di interesse storico-artistico possono calcolare il tributo sul 50% della base imponibile, determinata con le stesse modalità usate per l'imposta municipale unica. il principio in base al quale si ritiene questo è che, se la base imponibile è la stessa, non c'è ragione per dubitare che anche le agevolazioni siano le stesse

un'interpretazione che in realtà rappresenta una forzatura del dato normativo, perché quando il legislatura ha voluto riconoscere un'agevolazione l'ha fatto espressamente. e c'è anche da sottolineare che le agevolazion della tasi non sono le stesse dell'imu

accertamento dell'inagibilità e inabilità
l'inagibilità o inabilità dell'immobile deve essere accertata dall'ufficio tecnico con perizia a carico del proprietario, che è tenuto ad allegare l'idonea documentazione alla dichiarazione. in alternativa, il proprietario può presentare una dichiarazione sostituitiva. se l'inagibilità costituisce un "fatto o una circostanza nota e conosciuta", il titolare non è tenuto ad apportare tale documentazione, in virtù dei principi dello statuto dei diritti del contribuente

le condizioni per ottenere l'agevolazione non sono più determinate dal comune, che però deve accertare lo stato di precarietà dell'immobile. l'istanza per richiedere il beneficio deve essere inoltrata nel momento in cui il fabbricato è inagibile o inabitabile, per consentire all'ente di verificare la dichiarazione. il beneficio se concesso vale solo per il periodo dell'anno in cui sussiste lo stato di inagibilità dell'immobile