sabato 11 ottobre 2014

Arriva la Tasi anche per gli inquilini. Tutte le regole per il versamento.

 

Arriva la Tasi anche per gli inquilini. Tutte le regole per il versamento.

Il 16 ottobre scade il termine per il versamento della seconda rata della Tasi, la tassa per i servizi indivisibili che in molti Comuni verrà pagata per la prima volta proprio in questa occasione. In caso di abitazione affittata, il tributo è dovuto parte dal proprietario, parte dall'inquilino. Vediamo di fare un po' di chiarezza nella giungla delle regole.

CalendariolNella maggior parte dei Comuni italiani si avvicina il momento di pagare la Tasi, la nuova tassa sul mattone che serve a finanziare i servizi indivisibili, quali l'illuminazione pubblica, la sicurezza, l'anagrafe, la manutenzione stradale, il trasporto scolastico ecc. Il 16 ottobre scade infatti il termine per saldare la seconda rata, la prima nel caso di quei comuni ritardatari che hanno pubblicato le delibere solo il mese scorso. L'appuntamento con la Tasi risulta particolarmente impegnativo soprattutto nel caso di abitazioni in affitto, a causa della copartecipazione al versamento tanto dei proprietari, quanto degli inquilini. E' vero che la maggior parte delle amministrazioni è stata generosa nei confronti di questi ultimi, esentandoli dal pagamento della quota e rendendola così interamente a carico dei locatori. Ma in altre città, come Roma, Milano, Brescia, Lecce o Cagliari, ci si dovrà mettere a tavolino a calcolare quanto dovrà versare l'uno e quanto l'altro. In merito, abbiamo già presentato alcuni esempi di calcoli di casi particolari. Ma qui vogliamo ricapitolare le regole generali della Tasi in caso di abitazione in affitto.

  • Affitti brevi: in caso di affitto dell'abitazione inferiore ai 30 giorni, come avviene generalmente per i contratti turistici, la Tasi rimane a carico del proprietario.
  • Affitto da meno di 6 mesi: nel caso di un contratto di locazione entrato in vigore da meno di 6 mesi, la Tasi è dovuta solo dal proprietario. Anche nel caso l'abitazione venga affittata ad un inquilino per sei mesi, e poi ad un altro per i restanti sei, il tributo è dovuto interamente dal proprietario.  
  • Sfratto: in caso un inquilino venga sfrattato ma continui a detenere l'immobile senza alcun titolo, la Tasi è comunque dovuta in base alla suddivisione tra proprietario e occupante stabilita dalla delibera di riferimento. Non esiste infatti alcun vincolo di solidarietà tra proprietario e inquilino sfrattato.
  • Immobili ex Iacp: le abitazioni gestite dall'ex Iacp (Istituto Autonomo per le Case Popolari), sono tenute a corrispondere la Tasi, anche in caso siano alloggi sociali. La quota sarà a carico dell'assegnatario occupante.
  • Mancata delibera: in caso di mancata pubblicazione della delibera nel canale ufficiale del Dipartimento delle Finanze, le abitazioni locate nei Comuni ritardatari dovranno prevedere un tributo con aliquota base dell'1 per mille, interamente a carico del proprietario.
  • Mancata indicazione delle quote: nel caso il Comune abbia emesso la delibera ma non vi abbia specificato la quota spettante all'inquilino, o all'eventuale occupante, questa è fissata in maniera standard dalla legge ed è pari al 10%.
  • Pluralità di inquilini: in caso di presenza di due o più inquilini, la legge prevede che questi siano "tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria". Ciò significa che ciascun contribuente paga per la sua quota di utilizzo. Diversamente dall'Imu, se una delle parti (proprietario o inquilini) non paga il dovuto, il Comune può rivalersi sugli altri, ma il vincolo di solidarietà vale solo per categoria, quindi il proprietario non può essere chiamato a rispondere al mancato versamento dell'inquilino e viceversa.
  • Aliquota: nei casi in cui l'inquilino utilizzi l'immobile come propria abitazione principale, dovrà comunque essere utilizzata l'aliquota Tasi prevista per le seconde case, dal momento che la tassazione sull'immobile è unica e, secondo quanto stabilito dalla legge 147/2013, deve essere determinata "con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale".
  • Minimo di legge: nel caso la quota Tasi risulti inferiore ai 12 euro, l'importo non si paga. Tuttavia questo Importo minimo può essere cambiato dai Comuni all'interno delle delibere.
  • Niente bollettini: per quest'anno non ci sarà alcun obbligo, da parte dei Comuni, di inviare i bollettini precompilati ai contribuenti. Pertanto, gli inquilini dovranno munirsi dell'importo della rendita catastale dell'abitazione affittata e delle pertinenze, chiedendo i dati catastali al proprietario. e dovranno presentare entro il 30 giugno 2015 la dichiarazione Tasi.