domenica 1 giugno 2014

Gli accertamenti di valore dell’Agenzia delle Entrate:

 

Se rientrate nella categoria di coloro che decidono di acquistare beni immobili, preparatevi a subire e a tentare di resistere ad un accertamento di valore da parte dell’Agenzia delle Entrate ( il problema non sorge se l’acquisto riguarda la prima casa ).

Avete dichiarato al rogito il valore effettivo della compravendita? Avete seguito tutte le regole con la massima diligenza? Non è sufficiente.

Se infatti i valori dichiarati sono diversi da quelli che scaturiscono dai parametri OMI (cioè i valori che l’Agenzia del Territorio fissa periodicamente, ed ai quali il fisco fa riferimento in caso di accertamento sulle compravendite immobiliari), l’Agenzia delle Entrate provvederà al recupero delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, dovute.

Ma possibile che nulla può il cittadino contro queste iniziative a dir poco vessatorie?

Certamente potrebbe fare riferimento alla circolare n. 18/e del 14 aprile 2010, con la quale la stessa Agenzia delle Entrate ha espresso il suo parere favorevole all’archiviazione delle controversie per le quali l’accertamento di valore ed il relativo contenzioso sono stati fondati unicamente sui valori OMI.

Potrebbe quindi attivarsi per la richiesta di annullamento dell’atto di accertamento fondata sul presupposto che le sole stime dell’OMI non sono in grado di reggere la legittimità di un accertamento di tipo presuntivo (l’art.51, comma 3 d.p.r. 131/1986 dispone che il controllo avvenga anche in base “ ad ogni altro elemento di valutazione”)

Potrebbe richiamare l’art. 1 comma 307, leg. 296/2006 che parla di “ criteri utili per la determinazione del valore normale del fabbricato”. 

Potrebbe ancora utilizzare gli emendamenti apportati alla legge comunitaria del 2008, con i quali il legislatore cancella il riferimento ai valori di mercato, contestatissimo dai giudici tributari, ma difeso con le unghie dall’amministrazione finanziaria.

Non bisogna, infatti, dimenticare che per qualsiasi giudice , essendo le stime OMI frutto di rilevazioni statistiche , la parte che ne fa uso deve, comunque, se vuole che le stesse assumano valenza processuale, opportunamente supportarle e giustificarle. 

Nonostante la corposa normativa appena enunciata, il cittadino con molta probabilità non otterrà alcun risultato.

In alcuni casi, ad esempio, a nulla è servito aver dimostrato che l’esiguo numero delle compravendite rilevate nel periodo considerato (il valore di un bene viene determinato anche dalla vivacita’ o meno del mercato), non può dar vita ad una “regola” obiettivamente applicabile all’intero mercato; totalmente inutile è stato dimostrare in altri casi come un criterio valido per la determinazione del valore non può, ancora oggi, far riferimento ai semplici prezzi richiesti attraverso le offerte di vendita al pubblico diffuse tramite internet e volantini (come se bastasse chiedere un importo per ottenerlo……).

Possibile, allora, che in un moderno Stato di diritto, il cittadino deve pagare a prescindere…….?

Anche perché o paga o è costretto ad attivare un contenzioso che comporterà costi elevati e tempi lunghi. Pertanto,se non vuole preoccupazioni e non ha tempo da perdere, suo malgrado, dopo estenuanti incontri , confronti e contrattazioni con il fisco, pagherà.

Viene alla mente un pensiero formulato da John Locke, filosofo inglese (1632-1704), nel suo Secondo trattato sul Governo:

“esula dai doveri di un cittadino sottomettersi ai governanti fino ad accordare loro licenza di distruggerlo”, IL CITTADINO HA IL SACROSANTO DIRITTO DI RIFIUTARSI DI SOTTOSTARE .

Dina d’Onofrio
PRESIDENTE REGIONALE F.I.M.A.A. MOLISE ( FEDERAZIONE ITALIANA dei MEDIATORI ed AGENTI di AFFARI)

Note Domoblog:

A partire dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate diventano esecutivi (legge n. 111 del 15 luglio 2011).

Come previsto dall’art. 29 del decreto legge n. 78/2010, gli avvisi contengono l’intimazione ad adempiere – entro il termine di presentazione del ricorso – all’obbligo di pagare gli importi in essi indicati o un terzo delle maggiori imposte accertate – a titolo provvisorio – nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.

L’accettazione dei contenuti dell’atto ed il pagamento delle somme dovute, giuridicamente definita “acquiescenza”, comporta la riduzione a 1/6 delle sanzioni amministrative irrogate, sempre che il contribuente:

  • rinunci a impugnare l’avviso di accertamento
  • rinunci a presentare istanza di accertamento con adesione
  • provveda a pagare, entro il termine di proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute tenendo conto delle riduzioni.

Vedi anche la pagina “cosa fare in caso di avviso di accertamento” della Agenzia delle Entrate

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