sabato 20 settembre 2014

D.L. “sblocca casa” art. 21: incentivazione degli investimenti

 

MISURE PER L’INCENTIVAZIONE DEGLI INVESTIMENTI IN ABITAZIONI IN LOCAZIONE (ART. 21).

Il Testo del Decreto decreto-legge n.133 del 12 settembre 2014 cd ”Sblocca Italia”

Sblocca Casa solo per Imprese e Città


Ampiamente anticipato nelle settimane precedenti, (Leggi Domoforum “lo sblocca casa: si torna all’antico”) l’art. 21 del decreto Sblocca Italia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 13 settembre, porta nuove agevolazioni fiscali per chi acquista un alloggio e promette di affittarlo con i contratti “concordati”.

A differenza di quanto anticipato nelle precedenti settimane l’agevolazione pare, al momento, riferita esclusivamente all’acquisto di uno (o più) appartamenti residenziali di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia ceduti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato gli interventi, o per la costruzione di una o più unita’ immobiliari a destinazione residenziale su aree edificabili gia’ possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori.

Pare quindi esclusa l’agevolazione nel caso  che un privato acquisti uno o più appartamenti da un altro soggetto privato (il classico “usato”) e per affittarli li porti in Classe A o B con interventi di riqualificazione energetica, nonostante le anticipazioni date alla stampa da Matteo Renzi.

Esclusi da agevolazioni sono infatti  non solo gli acquirenti diversi dalle persone fisiche non esercenti attività commerciale, ma anche gli immobili che non siano ceduti da imprese o cooperative di costruzione o ristutturazione o costruite su terreno del contribente e tutti gli immobili non residenziali.

Sono di fatto anche esclusi gli immobili  residenziali ma situati in Comuni non ad alta tensione abitativa (in cui non sia quindi previsto il Contratto di locazione Concordato) in quanto la condizione prevede che vengano locati per 8 anni a canone concordato.

Le  condizioni per ottenere il vantaggio fiscale sono:
a)  che l’acquirente sia persona fisica non esercente attività commerciale;
b)  che non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario;
c)  che l’unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E (zone agricole);
d)  che l’unità sia a destinazione residenziale, accatastata nel Gruppo A, ad eccezione delle Categorie A/1, A/8 o A/9;
e)  che l’unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B.
f)  che il cedente sia impresa di costruzione o ristrutturazione immobiliare  o cooperativa edilizia o che abbia effettuato gli interventi, o che l’immobile sia costruito da impresa su terreno edificabile già di proprietà del contribuente prima dell’inizio dei lavori.
g)  che gli immobili siano stati acquistati tra  ’1.1.2014 e il 31.12.2017
h)  che  gli immobili vengano dati in affitto a canone concordato per 8 anni (con contratto 6 + 2)

Pertanto, il privato che  tra l’1.1.2014 e il 31.12.2017 acquisti uno o più alloggi e li ponga in affitto a canone concordato per 8 anni, potrà godere di una deduzione sull’imponibile IRPEF pari al 20% del prezzo di acquisto dell’immobile sino a un massimo di spesa di 300.000 euro.

Il beneficio (nell’ipotesi massima 60.000 euro) viene ripartito negli 8 anni del contratto di affitto (7.500 euro l’anno). 

“Se acquisti una casa per fare un investimento e per otto anni lo metti in affitto a canone concordato, in qualunque città si trovi potrai ottenere uno sconto fiscale – si tratta di deduzioni – del 20% fino a 300mila euro che equivale a 60mila euro che verranno restituiti in otto anni dal fisco. Il vantaggio fiscale scatta da quando metti l’appartamento in affitto”, ha spiegato ieri il ministro Lupi nella conferenza stampa. “È un segnale fortissimo, una misura che serve per risolvere l’emergenza affitti, ma la condizione è che l’affitto sia a canone concordato”, ha aggiunto.

Grazie Maurizio, sta già dicendo il mondo dell’immobiliare, ma così l’incentivazione “sblocca” solo gli immobili residenziali dei Costruttori e solo quelli delle Città e dei Comuni ad alta tensione abitativa.

Il mercato immobiliare, quello dell’usato e quello dei piccoli Comuni, resta bloccato.

Qualche Agente Immobiliare maliziosamente insinua che tale scelta in effetti fornisce per più di metà la copertura richiesta dal Ministro Padoan durante le esternazioni anticipatorie di Matteo Renzi.

Infatti i conti sono presto fatti: l’Erario  incassa subito dalle Imprese l’IVA al 10% sull’intero prezzo, poi deduce il 20 %  del medesimo prezzo in otto anni.   Per seguire l’esempio del Ministro Lupi: incassa € 30.000 e ne restituisce 60.000 in 8 anni.

Se invece avesse mantenuto la formulazione annunciata da Matteo Renzi, che prevedeva la deduzione anche per gli  immobili ceduti da privati, l’erario avrebbe incassato “solo” il 9% sul valore catastale, e non sul prezzo.

In questo modo non abbiamo uno “Sblocca Casa”  ma un’agevolazione alle imprese e agli affitti agevolati, cosa positiva ma diversa dal rilancio del settore immobiliare che da anni si va chiedendo e cercando.

Positiva la prima reazione della Confedilizia Leggi il Comunicato di Sforza Fogliani

Negativa la prima reazione della FIAIP (Federazione Agenti Immobiliari) Leggi il Comunicato Di Righi

Moderatamente positiva la reazione della FIMAA (Federazione Mediatori Immobiliari) Leggi il Comunicato di Angeletti

Attendiamo le modalità attuative.

Il Testo dell’Art.21

(Misure per l’incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione)

1. Per l’acquisto, effettuato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, di unita’ immobiliari a destinazione residenziale, di nuova costruzione od oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato i predetti interventi e’ riconosciuta all’acquirente, persona fisica non esercente attivita’commerciale, una deduzione dal reddito complessivo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell’immobile risultante dall’atto di compravendita nel limite massimo complessivo di spesa di 300.000 euro.
2. La deduzione di cui al comma 1 spetta, nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo, anche per le spese sostenute dal contribuente persona fisica non esercente attivita’ commerciale per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti d’appalto, per la costruzione di un’unita’ immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili gia’ possedute dal contribuente stesso prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori. Ai fini della deduzione le predette spese di costruzione sono attestate dall’impresa che esegue i lavori.
3. Fermo restando il limite massimo complessivo di 300.000 euro, la deduzione spetta anche per l’acquisto o realizzazione di ulteriori unita’ immobiliari da destinare alla locazione.
4. La deduzione, spetta a condizione che:
a) l’unita’ immobiliare acquistata o costruita su aree edificabili gia’ possedute dal contribuente prima dell’inizio dei lavori o sulle quali sono gia’ riconosciuti diritti edificatori sia destinata, entro sei mesi dall’acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, alla locazione per almeno otto anni e sempreche’ tale periodo abbia carattere continuativo, il diritto alla deduzione, tuttavia, non viene meno se, per motivi non imputabili al locatore, il contratto di locazione si risolve prima del decorso del suddetto periodo e ne viene stipulato un altro entro un anno dalla data della suddetta risoluzione del precedente contratto;
b) l’unita’ immobiliare medesima sia a destinazione residenziale, e non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
c) l’unita’ immobiliare non sia ubicata nelle zone omogenee classificate E, ai sensi del Decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.
1444;
d) l’unita’ immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B, ai sensi dell’allegato 4 delle Linee
Guida nazionali per la classificazione energetica degli edifici di cui al Decreto Ministeriale 26 giugno 2009, ovvero ai sensi della normativa regionale, laddove vigente;
e) il canone di locazione non sia superiore a quello definito ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431,
ovvero a quello indicato nella convenzione di cui all’art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ovvero a quello stabilito ai sensi dell’art. 3, comma 114, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
f) non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra locatore e locatario.
5. La deduzione e’ ripartita in otto quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d’imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione e non e’ cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste da altre disposizioni di legge per le medesime spese.
6. Le ulteriori modalita’ attuative del presente articolo sono definite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e del Ministero dell’economia e delle finanze.
7. All’onere derivante dal presente articolo, pari a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016,a 31,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 47,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, a 13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede, rispettivamente:
a) quanto a 10,1 milioni di euro per l’anno 2015, a 19,2 milioni di euro per l’anno 2016, a 1,6 milioni di euro per l’anno 2017, a 27,7 milioni di euro per l’anno 2018, a 45,5 milioni di euro per l’anno 2019, a 43,0 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, a 43,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 24,9 milioni di euro per l’anno 2023, e a 13,9 milioni di euro per l’anno 2024 e a 2,9 milioni per l’anno 2025 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;
b) quanto a 30 milioni di euro per l’anno anni 2017 e quanto a 20 milioni per l’anno 2018, mediante riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, e successive modificazioni.”