venerdì 5 settembre 2014

Sblocca-Italia, a rischio il pacchetto casa.

 

Sblocca-Italia, a rischio il pacchetto casa.

Il Decreto Sblocca-Italia è approdato al Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio; nel testo-bozza anche un pacchetto fiscale sulla casa, che comprende detrazioni per chi acquista abitazioni da mettere in affitto, agevolazioni per gli interventi di miglioramento sismico e di efficientamento energetico, e la proroga degli ecobonus. Ma proprio il pacchetto casa resta a rischio a causa delle coperture finanziarie insufficienti.

iStock 000009850120XSmallGrandi opere, sblocca cantieri, finanziamento delle infrastrutture, sgravi per il risparmio energetico , fondi per l'ambiente, semplificazioni e project financing: sono questi i principali punti contenuti nel Decreto Sblocca-Italia, sul tavolo del Consiglio dei Ministri di oggi pomeriggio. E fra le misure compare anche il pacchetto fiscale sulla casa, fino all'ultimo in forse a causa della mancanza di risorse economiche disponibili. In attesa di sapere se queste risorse basteranno, ecco cosa prevede la bozza per il settore del mattone.

  • Detrazione delle spese per gli interventi di miglioramento sismico: dall'imposta lorda si detrarrà un importo compreso tra il 50 ed il 65% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 60 mila euro per unità immobiliare (dunque non più 500 euro al metro quadro di superficie utile, come accadeva fino ad ora da D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917, art. 16 bis), sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono ad altro titolo idoneo l'immobile sul quale vengono effettuati gli interventi di riduzione del rischio sismico. La detrazione spetterà però solo a condizione che gli interventi siano realizzati sulle parti strutturali degli edifici e dei complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendano l'intero edificio di cui è parte l'unità immobiliare.
  • Detrazione delle spese per gli interventi di risparmio energetico degli edifici: in questo caso al detrazione è pari al 50% fino ad un ammontare complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare. In particolare la detrazione vale per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia.
  • Misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in affitto: per chi acquista un'unità immobiliare a destinazione residenziale, dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2017, è riconosciuta una deduzione dall'Irpef a condizione che l'immobile venga destinato all'affitto per una durata minima di otto anni. La deduzione è riconosciuta a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione, al quale è allegata una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 445/2000, resa dal locatore, che attesti come:

- Non sussistano rapporti di parentela entro il primo grado tra proprietario e inquilino
- L'unità immobiliare non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444)
- L'unità immobiliare sia a destinazione residenziale, accatastata nel gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/8, A/9
- L'unità immobiliare consegua prestazioni energetiche certificate in classe A o B
- Il canone di locazione non sia superiore a quello definito dalla legge (L. 431/1998, D.P.R. 380/2001 e L. 350/2003)

Il beneficio spetta nella misura del 20%del prezzo di acquisto dell'immobile risultante dall'atto di compravendita, o dall'ammontare complessivo delle spese di realizzazione dell'intervento di ristrutturazione, con un limite massimo di 300 mila euro da ripartire in quote annuali di pari importo per un periodo di otto anni.Tale beneficio spetta però solo nel caso in cui l'acquirente risulti essere una persona fisica non esercente una attività commerciale, o una cooperativa edilizia, o un soggetto privato del terzo settore, e nel caso il fabbricato o la porzione di esso sia di nuova costruzione o oggetto di interventi di ristrutturazione e ceduto dalla stessa impresa costruttrice o ristrutturatrice. La deduzione può essere fruita per l'acquisto o la ristrutturazione anche di un secondo immobile dav destinare all'affitto, fermo restando il limite complessivo massimo di 300 mila euro.

  • Contratti di godimento in vista di una successiva alienazione di immobili: ivi compresi i rent to buy, locazioni con patto di riscatto e simili. Vengono insomma disciplinati tutti quei contratti che prevedono l'immediato godimento del bene, con diritto per il conduttore di acquistarlo entro un termine determinato, calcolando la parte di canone indicata nel contratto come parte della quota di acquisto. In particolare si fa riferimento ai casi di inadempienza (per i quali si applica l'articolo 2932 del codice civile):

- Il contratto si risolve in caso di mancato pagamento, anche non consecutivo, di un numero minimo di canoni, determinato dalle parti e comunque non inferiore ad un ventesimo del loro numero complessivo
- In caso di risoluzione per inadempimento del concedente, questi deve restituire la parte dei canoni imputata al corrispettivo, maggiorata degli interessi legali. In caso di risoluzione per inadempimento del conduttore, il concedente ha diritto alla restituzione dell'immobile ed acquisisce interamente i canoni a titolo di indennità, a meno che non sia stato convenuto diversamente nel contratto