domenica 7 settembre 2014

Detrazioni 50%, 65% e Bonus Mobili: nuovi casi particolari

L’Agenzia delle Entrate risponde ai quesiti dei CAF su Bonus Mobili e detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia e riqualificazione energetica.

Detrazioni fiscali
Bonus Mobili, detrazione IRPEF del 50% per lavori di ristrutturazione edilizia e del 65% per interventi di riqualificazione o risparmio energetico: con la Circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, l’Agenzia delle Entrate risponde ai dubbi dei CAF in vista della scadenza per la dichiarazione dei redditi.


Bonus Mobili

Interventi agevolabili. Il chiarimento più interessante fornito dalle Entrate riguarda il diritto al Bonus Mobili per determinati lavori che, per loro natura, si pongono a metà tra interventi di ristrutturazione e di riqualificazione (indicati alla lettera h, comma 1, articolo 16 bis Tuir): si tratta di opere di manutenzione straordinaria, finalizzate al risparmio energetico (detrazione al 50%), effettuate su singole unità immobiliari, con particolare riguardo all’installazione di impianti a fonti rinnovabili di energia, realizzabili anche in assenza di opere edilizie, acquisendo idonea attestazione del conseguimento di risparmi energetici.


Richiamando la norma originaria (si veda la Guida delle Entrate di febbraio 2014, capitolo 1, paragrafo 2, punto H), la nuova Circolare specifica che rientrano in questi lavori gli interventi su impianti tecnologici diretti a sostituirne componenti essenziali con altri che consentono di ottenere risparmi energetici rispetto alla situazione preesistente.
  • Si ha diritto alla detrazione Irpef del 50% se il contribuente esegue lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia su singoli appartamenti, con la clausola che i lavori di manutenzione ordinaria su singoli appartamenti (es.: tinteggiatura pareti e soffitti, sostituzione pavimenti e infissi esterni, rifacimento intonaci interni) non danno diritto al bonus.
  • Su parti comuni di edifici residenziali, invece, si ha diritto al Bonus sia per manutenzione ordinaria che straordinaria, oltre che per restauro e risanamento conservativo e per ristrutturazione edilizia, mentre restano fuori  gli interventi di realizzazione di posti auto o box pertinenziali.
  • Si ha diritto al Bonus per la ricostruzione o ripristino di un immobile danneggiato da eventi calamitosi se è stato dichiarato lo stato di emergenza, nonché per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione.
Documenti da conservare. Per la fruizione del Bonus, l’acquisto di mobili e arredi deve essere sostenuto con bonifici bancari o postali con ritenuta del 4% e con indicazione di causale del versamento, codice fiscale del beneficiario del bonus e Partita IVA o codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (il pagamento può anche essere effettuato carte di credito ma non con assegni o contanti). Una volta effettuato il pagamento devono essere conservati ricevute bonifici; ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito; fatture di acquisto dei beni con l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti. NB. E’ equivalente alla fattura lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente insieme all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati. Anche se lo scontrino non riporta il codice fiscale dell’acquirente permette comunque la fruizione della detrazione se indica la natura, qualità e quantità dei beni acquistati.


Bonifico internazionale. Se si rispettano le disposizioni di legge su oggetto, importo detraibile e modalità di pagamento, il Bonus è fruibile anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici all’estero. Se il pagamento è effettuato con bonifico, la ritenuta d’acconto al 4% deve essere operata anche sulle somme accreditate su conti in Italia di soggetti non residenti, che devono poi scomputare la ritenuta subita dall’imposta eventualmente dovuta per i redditi prodotti in Italia o recuperare il prelievo mediante istanza di rimborso. Se il destinatario è un non residente senza conto in Italia, il pagamento dovrà avvenire con bonifico internazionale, postale o  bancario, con indicati codice fiscale del beneficiario della detrazione; causale del versamento; codice identificativo analogo al  numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Bonus Ristrutturazioni

Agevolazione per comproprietari. La detrazione per ristrutturazioni compete a chi ha sostenuto la spesa per cui, in caso di comproprietari, se fatture e bonifico sono intestati solo a un proprietario ma la spesa è stata sostenuta da entrambi, l’agevolazione spetta anche all’altro purché in fattura/bonifico sia indicata la percentuale di spesa sostenuta da entrambi: tale annotazione deve essere apposta fin dal primo anno di fruizione della detrazione e non può essere modificata negli anni successivi.


Condomini senza amministratore. Nel caso di lavori effettuati su parti comuni – anche nel caso dei cosiddetti “condomini minimi” (fino a otto condòmini) non tenuti a nominare un amministratore – per fruire della detrazione è necessario richiedere l’attribuzione del codice fiscale, da riportare nei bonifici con cui sono pagate le spese: sia quello del condominio sia quello del condomino che effettua il pagamento.
Pagamento con finanziamento. Le spese per interventi di ristrutturazione possono essere pagate anche da una finanziaria al soggetto fornitore con bonifico bancario o postale (con ritenuta del 4%), purché nel bonifico risulti: causale del versamento; codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento; Partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Bonifici con causale errata. Se vi sono errori nel bonifico bancario o postale perché riporta una causale che indica i riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e viceversa, si riconosce comunque la detrazione, purché non si pregiudichi l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4%.
Acquisto box pertinenziale. La realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune, è ammessa alla detrazione per ristrutturazione edilizia. Se il box è di proprietà di un solo coniuge ne fruisce anche quello convivente, anche se le spese sono carico del primo, a meno che  non si attesti in fattura che le spese per sostenute ed effettivamente rimaste a carico del coniuge proprietario.

Bonus Energia

Ditte installatrici di caldaie e infissi. All’Amministrazione finanziaria si chiede se sono detraibili le spese sostenute da imprese individuali e società, che svolgono attività di installazione di caldaie o infissi con i requisiti per il risparmio energetico (detrazione 65%), per l’installazione di detti impianti negli immobili strumentali presso i quali viene svolta l’attività.


Sul punto, l’attuale normativa non prevede ostacoli al riconoscimento della detrazione per le spese sostenute da tali società come ad esempio i materiali  acquistati o prelevati dal magazzino quando l’acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione dell’intervento, la mano d’opera diretta, i costi industriali imputabili all’intervento.
Fonte: Circolare n.11/E del 21 maggio 2014 in materia di IRPEF dell’Agenzia delle Entrate.