venerdì 6 marzo 2015

Caldaia: revisione e verifica fumi. Ogni quanto tempo?

 

Chi ha in casa una caldaia sa che deve effettuare dei controlli periodici. Cerchiamo di capire cosa significa la revisione dell’impianto, da tenere distinta dal controllo dell’efficienza energetica, la classica verifica dei fumi e ogni quanto tempo vanno visionati dal tecnico.

A innovare la disciplina di riferimento per la manutenzione e il funzionamento degli impianti di riscaldamento delle abitazioni è il DPR n. 74 del 2013. La revisione degli impianti, anche detta manutenzione ordinaria, è un’operazione necessaria per garantire la sicurezza dell’impianto, la riduzione dell’inquinamento e il risparmio energetico.

La periodicità con cui deve essere eseguita la revisione della caldaia non segue regole univoche. Il DPR n. 74 del 2013 infatti precisa che le operazioni di manutenzione ordinaria devono essere eseguite da ditte abilitate, in conformità alle prescrizioni e con la periodicità contenuta nelle istruzioni tecniche fornite dalla ditta che ha installato l’impianto. In sostanza per sapere quando va effettuata la revisione, occorre leggere le istruzioni d’uso dell’impianto che abbiamo in casa. La ditta che ha installato la caldaia deve indicare infatti la periodicità dei controlli, in base alla tipologia di impianto e alla sua potenza, in genere ogni 1 o 2 anni.

Diverso il discorso per quanto riguarda il controllo dell’efficienza energetica, il classico controllo dei fumi della caldaia e del rendimento di combustione. A stabilire la periodicità dei controlli in tal caso è la legge. L’allegato A del n.74 del 2013 infatti parla di controlli annuali e quadriennali. In particolare:

  • 2 anni per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza inferiore o uguale a 100kw
  • 4 anni per impianti a gas metano o GPL con potenza inferiore a uguale a 100kw
  • 1 anno per impianti termici a combustibile liquido o solido con potenza superiore a 100kw
  • 2 anni per impianti a gas metano o GPL con potenza superiore a 100kw.

C’è da sottolineare che le novità previste dal DPR 74 del 2013 sono in vigore esclusivamente in quelle Regioni che non hanno recepito la direttiva comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico degli edifici, come la Liguria, Valle D’Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Puglia, Sicilia, Abruzzo. Si consiglia quindi di verificare la normativa di riferimento della propria Regione per maggiori dettagli.

Infine si ricorda che al seguito della revisione della caldaia e del controllo dei fumi, deve essere rilasciato dal tecnico un rapporto di controllo da allegare al libretto di impianto. Dal 15 ottobre 2014 è in vigore un nuovo libretto di impianto obbligatorio per i proprietari di casa. Il nuovo libretto deve essere compilato per la prima volta dal manutentore, ma il vecchio che abbiamo in casa non deve essere gettato perché rappresenta la documentazione storica della caldaia.