domenica 27 aprile 2014

Condominio, chiarite le regole di trasparenza dal Garante della privacy.

 

Condominio, chiarite le regole di trasparenza dal Garante della privacy.

Il condominio non deve fornire prove documentali delle informazioni date all'amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale. E' questo uno dei punti chiariti dal Garante della privacy, interpellato da Confedilizia e singoli cittadini circa le regole di trasparenza nei condomini.

shutterstock 140841967La Riforma del condominio, entrata in vigore il 18 giugno scorso, ha contribuito a rendere il più trasparente possibile la gestione dei beni comuni, dando ad esempio la possibilità, ai condomini, di essere informati sulla gestione contabile del condominio. Ora il Garante della privacy interviene con alcuni chiarimenti proprio in materia di riservatezza, per rispondere ad alcuni quesiti rivolti da Confedilizia e da singoli cittadini.

Viene ad esempio specificato che il condomino non deve fornire prove documentali delle informazioni date all'amministratore per la tenuta del registro di anagrafe condominiale. Può invece chiedere all'amministratore copia integrale, senza oscuramenti, degli atti e dei documenti bancari del conto corrente condominiale. Infatti il cosiddetto conto condominiale, aperto e utilizzato dall'amministratore ma intestato al condominio, può essere controllato dai singoli condomini per verificare la destinazione dei propri esborsi e l'operato dell'amministratore mediante l'accesso in forma integrale, tramite l'amministratore, ai relativi estratti conto bancari o postali; viene così riconosciuto il diritto di ottenere copia di atti o documenti bancari senza alcuna limitazione, neanche nelle forme di un parziale oscuramento, anche se contengono dati personali di terzi.

In base alla disciplina della privacy, l'amministratore può trattare solo informazioni sui condomini che siano pertinenti la propria attività di gestione, ma non deve eccedere rispetto alle finalità perseguite; quindi ha facoltà di acquisire le informazioni che consentono di identificare e contattare i singoli partecipanti al condominio, siano essi proprietari, usufruttuari, conduttori o comodatari, chiedendo le generalità comprensive di codice fiscale, residenza o domicilio. Inoltre può richiedere i dati catastali, come la sezione urbana, il foglio, la particella, il subalterno e il comune.

Eccede invece dalle sue finalità chiedere copia di alcuni tipi di documenti come, ad esempio, l'atto di compravendita in cui sono riportati i dati. Il decreto Destinazione Italia ha poi stabilito che, per quanto riguarda le informazioni relative alle condizioni di sicurezza, i condomini non dovranno più fornire alcuna informazione sulla propria unità immobiliare, dal momento che i dati da raccogliere riguardano solo le parti comuni dell'edificio.