domenica 16 marzo 2014

730 e ristrutturazioni: come compilare i bonifici per la detrazione ­50%

 

Per fruire della detrazione Irpef al 50% per lavori di ristrutturazione edilizia è necessario che le spese siano pagate con bonifico bancario o postale, contenente precisi elementi. La corretta compilazione dei bonifici per pagare le spese relative ad interventi di ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo è infatti una condizione necessaria per il contribuente che intenda fruire della detrazione Irpef al 50%. Tale detrazione è stata recentemente oggetto di novità con la legge di stabilità 2014, la legge n. 147 del 2013 che ha previsto in particolare la proroga al 31 dicembre 2014 con il limite massimo di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare.

Tra gli adempimenti richiesti al contribuente che vuole fruire della detrazione Irpef al 50% rimane fermo il pagamento con bonifico bancario o postale delle spese di ristrutturazione edilizia, da cui devono risultare specifici elementi come:

  • la causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986) 
  • il codice fiscale del soggetto che paga 
  • il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento. ­

Ecco un esempio di bonifico

causale

Le spese che non è possibile pagare con bonifico ad esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio  lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo, possono essere pagate con altre modalità. Se vi sono più soggetti che sostengono la spesa di ristrutturazione, e tutti intendono fruire della detrazione al 50%, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale. Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio, è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento. Si ricorda che al momento del pagamento del bonifico, banche e poste devono operare una ritenuta a titolo di acconto dell’imposta dovuta dall’impresa che effettua i lavori. Trattasi di una disposizione attraverso la quale viene anticipato all’Erario una parte di prelievo da operarsi nei confronti di coloro in favore dei quali vengono accreditati compensi per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio. Dal 6 luglio 2011 la ritenuta è pari al 4%.

Originariamente la detrazione per ristrutturazione era al 36%. Cosa succede se nel bonifico è indicata la normativa precedente relativa al bonus 36%? In tal caso, secondo una nota della Direzione regionale delle entrate del Piemonte (consulenza giuridica n. 901 del 6/2013), la detrazione al 50% è comunque fruibile. Proprio in relazione ad eventuali errori nella compilazione del bonifico l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 55/E del 2012 ha fornito le sue precisazioni. Laddove infatti vi sia coincidenza tra il soggetto ordinante il bonifico bancario e il soggetto destinatario della fattura, nonché tra la ditta a favore della quale è stato emesso il bonifico bancario e quella che ha emesso la fattura, l’incompletezza dei dati esposti nel bonifico può essere colmata fornendo alla banca, ove è stato effettuato il bonifico, il proprio codice fiscale, il numero di partita IVA della ditta beneficiaria del bonifico e gli estremi della norma agevolativa.

Secondo l’Agenzia inoltre la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica sì il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell’obbligo di operare la ritenuta disposta dall’art. 25 del DL n. 78 del 2010 all’atto dell’accredito del pagamento, ma la detrazione per ristrutturazione può essere riconosciuta se si procede comunque alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria mediante un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti dal citato art. 1, comma 3, del DM n. 41 del 1998, in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta del 4%, secondo il disposto dell’art. 25 del DL n. 78 del 2010.

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