sabato 21 ottobre 2017

Esenzione tassa rifiuti per casa vuota


Esenzione tassa rifiuti per casa vuota

L’AUTORE: Noemi Secci

Noemi Secci


Se l’immobile è disabitato il proprietario può evitare di pagare la tassa sui rifiuti?

Il presupposto della Tari, cioè della tassa sui rifiuti, come previsto dalla normativa [1], è il possesso o la detenzione di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi utilizzo, suscettibili di produrre rifiuti urbani: non è rilevante, dunque, la produzione effettiva di rifiuti, ma la possibilità di produrli utilizzando l’immobile.

La normativa, però, pur non basando la Tari esclusivamente sui rifiuti realmente prodotti, prevede almeno che una parte del tributo sia collegata alla quantità di rifiuti prodotti: a tal proposito, la normativa prevede la sua proporzionalità al numero dei componenti del nucleo familiare che abita nella casa e dà la possibilità al contribuente di usufruire di esenzioni e riduzioni in determinati casi, come l’occupazione dell’immobile per una sola parte dell’anno, il riciclo in proprio di materiali, il compostaggio degli scarti organici, l’indisponibilità dei locali a causa di una ristrutturazione

Esenzione dalla tassa sui rifiuti per l’immobile inutilizzabile

La normativa sulla Tari, nel dettaglio,  esclude totalmente dalla tassa i locali e le aree inutilizzabili, poiché, dato che non possono essere fruiti in alcun modo, non possono nemmeno produrre rifiuti.

Perché un locale risulti inutilizzabile ai fini Tari, però, non basta che sia disabitato, ma l’inutilizzabilità dell’immobile deve essere verificabile oggettivamente: ad esempio, un locale senza collegamenti alla rete elettrica, idrica e fognaria, oppure inagibile o inabitabile, sarà esente dall’imposta, mentre un locale in cui sussistono gli allacciamenti è tassabile, anche se di fatto risulta senza occupanti, totalmente o per la maggior parte dell’anno.

Immobili esclusi dalla tassa sui rifiuti

La normativa sulla Tari esclude in modo esplicito, poi, i seguenti immobili, aree e locali dal pagamento dell’imposta:

  • locali e aree condominiali, cioè le parti del condominio che non sono utilizzate in via esclusiva (come l’androne e le scale di un palazzo);
  • aree e locali non suscettibili di produrre spazzatura in modo autonomo, come cantine, sottotetti, terrazze e balconi;
  • locali non suscettibili di produrre rifiuti per la sussistenza di situazioni particolari;
  • aree scoperte che risultino pertinenze di locali soggetti al tributo, o accessorie a tali locali (ad eccezione delle aree scoperte operative)

I casi di esenzione e di riduzione, ad ogni modo, non sono previsti soltanto dalla normativa sulla Tari, ma sono integrati dalle disposizioni dei regolamenti dei singoli comuni.

Alcuni regolamenti comunali, ad esempio, consentono di non applicare l’imposta:

  • sulle aree verdi;
  • sui locali e le aree in cui sono prodotti rifiuti speciali che vengono smaltiti dai proprietari a proprie spese, in maniera conforme alle specifiche normative vigenti;
  • sugli immobili in ristrutturazione, per il periodo nel quale non sono abitati o occupati;
  • sulle abitazioni che si trovano interamente in ristrutturazione, per un periodo di almeno 2 mesi;
  • sulle centrali termiche ed i locali riservati a impianti e macchinari, come il vano ascensore o la cabina elettrica;
  • sui locali appartenenti a strutture sanitarie o mediche, sia pubbliche che private;
  • sulle aree ed i locali destinati a impianti ginnici e sportivi, scuole di danza, ma solo per gli spazi adibiti in modo esclusivo all’esercizio dell’attività sportiva.

Agevolazioni e sconti sulla tassa sui rifiuti

In altri casi il contribuente, pur non essendo esentato dalla Tari, può aver diritto a fruire di agevolazioni e sconti: ad esempio, può beneficiare di riduzioni chi ricicla l’organico in proprio, chi conferisce i rifiuti ai punti di riciclo comunali, chi si trova lontano dal punto di raccolta…Ancora, riduzioni e sconti possono essere fruiti in caso di gravi inadempienze nello svolgimento del servizio di raccolta, in caso di abitazioni occupate da una sola persona, di abitazioni soggette ad un utilizzo discontinuo, limitato o stagionale…

Tassa sui rifiuti per l’appartamento vuoto

Ma veniamo ora al caso di chi possiede un appartamento vuoto: a tal proposito, bisogna innanzitutto vedere che cosa dispone il regolamento comunale sulla Tari in caso di immobili a disposizione non abitati.

Il regolamento del comune di Milano, ad esempio, stabilisce che la presenza di arredi oppure l’attivazione anche di una sola utenza (acqua, elettricità, gas, telefono, internet…) costituisce una presunzione semplice dell’occupazione o affitto dell’immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.  Nel regolamento è stabilito anche che la mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l’interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della Tari.

Secondo il regolamento, l’esclusione di un immobile disabitato è possibile soltanto se privo di mobili e suppellettili e non allacciato ad alcuna utenza.

Non basta, comunque, per non pagare la Tari, l’obiettiva condizione di inutilizzabilità, in quanto deve essere inviata al Comune una dichiarazione di cessazione, entro 90 giorni dalla variazione della residenza.

La dichiarazione di cessazione non può essere effettuata se l’immobile è tenuto a disposizione con utenze attive. In questo caso, resta comunque l’obbligo di pagamento della Tari, anche se il tributo può essere ridotto del 30% dichiarando che l’abitazione è tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno.