sabato 28 ottobre 2017

Accatastamento fabbricati rurali, i chiarimenti del Fisco


Notizie immobiliari|Redazione


In un incontro tra l'Uncem (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani) e l'Agenzia delle Entrate sono state chiarite le caratteristiche che devono possedere gli immobili rurali per i quali esiste l'obbligo di accatastamento.

Rientrano nell'obbligo di accatastamento gli obblighi dotati di autonomia funzionale e reddituale, non ancora censiti al catasto edilizio urbano. In tal caso, è obbligatorio procedere all'accatastamento dell'immobile con l'aiuto di un tecnico abilitato.

L'obbligo di accatastamento è scaduto il 30 novembre 2012, ma è possibile mettersi in regola presentando all'ufficio competente l'atto di aggiornamento con il contestuale pagamento della sanzione ridotta, in virtù del ravvedimento operoso.

Nel caso in cui si perdano i requisiti di ruralità è comunque necessario presentare un atto di aggiornamento. L'obbligo di accatastamento sussiste in ogni caso per quegli immobili che passano da soggetti esenti a creditori d'imposta.

Nel decreto Ministeriale del 29 febbario 1998 sono invece elencati gli immobili che non rientrano nell'obbligo di dichiarazione.

  • fabbricati o loro porzioni in corso di costruzione
  • lastrici solari e aree urbane
  • manufatti con superficie coperta inferiore a 8 mq
  • serre adibite alla coltivazione e protezione delle piante sul suolo naturale
  • vasche per l'acquacolutura o di accumulo per l'irrigazione dei terreni
  • manufatti isolati privi di copertura
  • tettoie, porcili, pollai, casotti, concimaie, pozzi e simili, di altezza utile inferiore a 1,80 me, purché di volumetria inferiore