venerdì 8 settembre 2017

Come installare ascensore in condominio

 

Come installare ascensore in condominio

 

Vivi in un palazzo antico dove non c’è l’ascensore e raggiungere l’appartamento sta diventando sempre più difficile a causa delle scale vecchie e traballanti. La tua casa al mare è solo di tre piani ma il costruttore, per venderla a buon prezzo, non ha fatto installare l’ascensore. Tu e tua sorella avete ristrutturato una vecchia cascina di campagna avuta in eredità e a te è toccato il piano di sopra; ma ora il peso degli anni si sente e non riesci a salire le scale con le buste della spesa. Che fare in tutti questi casi se a volere l’ascensore sei solo tu e non gli altri condomini? Devi rassegnarti a vendere l’appartamento o c’è la possibilità di realizzare un impianto nuovo, magari esterno? Con una ordinanza di ieri la Cassazione spiega come installare un ascensore in condominio.

Quali maggioranze servono per installare un ascensore in condominio

Il primo dubbio da sciogliere è relativo a quale maggioranza serve per installare un ascensore.

L’installazione dell’ascensore, configurando un’innovazione diretta al superamento delle barriere architettoniche, può essere deliberata con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, in rappresentanza di almeno 500/1.000. Se un edificio è dotato di più scale e l’installazione dell’ascensore riguarda una soltanto di esse, la maggioranza in assemblea dev’essere calcolata considerando i soli proprietari delle unità immobiliari interessate dall’innovazione. L’installazione non è consentita se comporta alterazione del decoro architettonico dell’edificio o un sensibile deprezzamento dell’unità immobiliare anche di un solo condomino; in tali ipotesi, quindi, non è sufficiente la maggioranza di cui sopra, ma è necessaria l’unanimità [2]. Se però l’installazione avviene per favorire un disabile o un anziano, è consentita anche se comporta alterazione del decoro architettonico dell’edificio [3]. È vietata l’installazione dell’ascensore che crea un danno apprezzabile anche a un solo condomino [4].

Se manca la maggioranza

Se l’assemblea non si mette d’accordo e manca la maggioranza, l’installazione dell’ascensore può essere realizzata anche a cura e spese di uno o di taluni condomini soltanto. In tal caso l’ascensore può essere utilizzato solo da chi lo ha pagato. È comunque salvo il diritto degli altri partecipanti in qualunque momento di avvantaggiarsi dell’ascensore e utilizzarlo, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera, rimborsando quanto pagato a chi ha effettuato la spesa.

Come si dividono le spese dell’ascensore

Le spese di installazione dell’ascensore (a differenza di quelle per la manutenzione) si ripartiscono per millesimi.

Per quanto riguarda le spese di manutenzione (riferite quindi ovviamente ad un ascensore già installato) sono accollate «per metà in ragione del valore delle singole unità immobiliari e per l’altra metà esclusivamente in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano»; mentre le spese relative ad una nuova installazione sono ripartite in ragione dei millesimi di ciascun condomino.

note

[1] Cass. ord. n. 20713/17 del 4.08.2017.

[2] Cass. sent. n. 6109/94,

[3] Cass. sent. n. 18334/12

[4] Trib. Napoli sent. del 16.11.1991.