sabato 2 luglio 2016

Gazebo per l’ombra all’auto: abusivo se con materiali pesanti

 

pergolato

 

Pergolato o gazebo che sia, ci vuole il permesso di costruire se la struttura, in legno e ferro, serve per dare ombra all’automobile e non è facilmente rimovibile.

Inutile sostenere che la finalità del gazebo è quella di fornire ombra all’auto: non è questo che fa venire meno la necessità del permesso di costruire se la struttura non è facilmente amovibile. Così scatta la sanzione tutte le volte che il pergolato è costruito con materiali come legno e ferro. A dirlo è una recente sentenza del Tar Emilia-Romagna [1].

Quando il pergolato richiede il permesso di costruire?

Tre sono sostanzialmente le condizioni affinché un gazebo possa essere considerato “edilizia libera” e, pertanto, sottratto agli obblighi di autorizzazione e concessione amministrativa:

  • esso deve avere una struttura ornamentale e di modeste dimensioni: è il caso, ad esempio, di una struttura che serve per dare minimo ricovero ad attrezzi o ad altri piccoli strumenti, che serve come appoggio per piante rampicanti, ecc.;
  • la sua struttura deve essere leggera, fatta con materiale di minimo peso;
  • deve essere facilmente amovibile e privo di fondamenta. Solo per le strutture rimovibili si esclude, infatti, l’aumento di volumi e dunque la necessità del titolo edilizio.

Pergolato o gazebo – comunque lo si voglia chiamare – se costruito con materiali pesanti e non facilmente amovibili, come ad esempio il ferro e il legno, richiede sempre il permesso di costruire. Un conto infatti è una struttura leggera che serve solo per creare un po’ d’ombra, un altro è una in legno e ferro non facilmente rimovibile realizzata per mettere l’auto ben al coperto e ripararla dalla pioggia o dal caldo del sole. In quest’ultimo caso si crea un incremento dei volumi, al pari di un piccolo box auto, ed è dunque necessario un vero e proprio titolo edilizio prima di realizzare l’opera.

Il tribunale amministrativo non ha dubbi: se il presunto “gazebo” ha travi in materiale pesante non può essere reputato un semplice arredo di spazi esterni. Non c’è bisogno di permesso di costruire quando la struttura funge da sostegno per piante rampicanti o per teli in modo da dare sollievo dal sole: se la sua dimensione è modesta, essa non crea nuova volumetria e il suo scopo può dirsi del tutto momentaneo. Invece, una struttura solida e robusta fa desumere la destinazione del pergolato a una permanenza prolungata nel tempo.

Note

[1] Tar Emilia-Romagna, sent. n. 612/2016.