mercoledì 8 giugno 2016

La trasformazione di un balcone o di un terrazzino in veranda è opera soggetta a permesso di costruire

La trasformazione di un balcone o di un terrazzino in veranda è opera soggetta a permesso di costruire

Con la sentenza n. 662/2016 depositata il 20 aprile il Tar Toscana ha ribadito che la trasformazione di un balcone o di un terrazzino in veranda è opera soggetta a permesso di costruire. Vediamo perché.

Con la sua sentenza, il Tar Toscana ha spiegato: “Secondo l’indirizzo prevalente della giurisprudenza amministrativa, dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, la trasformazione di un balcone o di un terrazzino circondato da muri perimetrali in veranda, mediante chiusura a mezzo di installazione di pannelli su intelaiatura metallica, non costituisce realizzazione di una pertinenza, né intervento di manutenzione straordinaria e di restauro, ma è opera soggetta a permesso di costruire, determinando l’aumento della superficie utile di un appartamento e la modifica della sagoma dell’edificio, con conseguente assoggettamento alla sanzione di tipo demolitorio”.

Tale sentenza è scaturita in seguito al respingimento da parte dei giudici amministrativi di Firenze del ricorso contro l’ordinanza con cui il comune di Grosseto ha ingiunto la demolizione dei lavori volti alla chiusura, mediante installazione di infissi in metallo e vetro, di una terrazza nell’appartamento di proprietà del ricorrente.

Secondo il ricorrente, il provvedimento impugnato non sarebbe sorretto da sufficiente motivazione, sarebbe mancato l’avviso di avvio del procedimento e l’opera realizzata sarebbe passibile di sanzione meramente pecuniaria. Ma il Tar Toscana ha ritenuto che il provvedimento impugnato “contiene una puntuale descrizione dell’abuso, delle sue conseguenze in termini edilizi ed urbanistici (aumento volumetrico) e della normativa nazionale e regionale che prevede il trattamento sanzionatorio per gli interventi assoggettati a permesso oneroso di costruire in quanto comportanti aumento di carico urbanistico”.

La mancata comunicazione dell’avviso di avvio del procedimento, inoltre, “non può, ai sensi dell’art. 21 octies della L. 241/1990, comportare l’annullamento del provvedimento impugnato il cui dispositivo, attesa la sua natura vincolata, non avrebbe potuto essere diverso nella fattispecie concreta a cui esso si riferisce”.

Al 30 maggio di quest’anno al fondo di solidarietà sono pervenute in totale 48.255 richieste di sospensione e le istanze accettate sono state 35.754 a fronte di 12.501 non accettate. In particolare, dal centro Italia sono arrivate le richieste per 10.145 istanze e ne sono state accettate 7.393, dal sud 16.026 a fronte di 12.185 accettate, mentre le richieste pervenute dal nord sono state 22.084 e ne sono state accettate 16.176.