domenica 5 giugno 2016

Detrazione mutuo: quali oneri accessori sono ammessi

 

Detrazione mutuo: quali oneri accessori sono ammessi

L’atto di mutuo è detraibile ma anche gli oneri accessori, vediamo come e in che misura.

Nel caso di acquisto prima casa sono detraibili tutte le spese relative all’acquisto se esse sono assolutamente necessarie.

Ecco dunque che oltre all’atto di mutuo, per il quale la parcella del notaio può essere detratta per un 19% su un importo massimo di 4mila euro (per ulteriori informazioni leggi il nostro approfondimento Detrazione spese notarili: atto di mutuo e rogito), sono detraibili nella medesima percentuale anche gli oneri accessori del mutuo stesso. Vediamo quali.

Detrazione delle spese di mutuo: gli oneri accessori

Tra le spese “assolutamente necessarie” alla stipula del contratto di mutuo sono compresi anche:

  • le spese di istruttoria;
  • le spese di perizia;
  • la commissione richiesta dalle banche e dagli istituti di credito per la loro attività di intermediazione;
  • la penalità per anticipata estinzione del mutuo;
  • la provvigione per scarto rateizzato nei mutui in contanti;
  • le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione;
  • l’imposta per l’iscrizione o la cancellazione di ipoteca;
  • le perdite su cambio, per i mutui contratti in valuta estera;
  • l’imposta sostitutiva sul capitale prestato.

Vi sono invece altre spese che non danno alcun diritto alla detrazione in ragione del fatto che non risultano “assolutamente necessarie” alla stipula del contratto. Vediamo quali.

Oneri non detraibili per il contratto di mutuo

Non danno diritto alla detrazione nell’ambito degli atti effettuati nella stipula del contratto di mutuo:

  • le spese di assicurazione dell’immobile, (anche nel caso in cui l’assicurazione sia richiesta dall’istituto di credito che concede il mutuo);
  • le spese di mediazione immobiliare (agenzie immobiliari);
  • l’onorario del notaio per il contratto di compravendita;
  • le imposte di registro;
  • l’IVA;
  • le imposte ipotecarie e catastali.

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