domenica 17 gennaio 2016

Affitto: appartamento arredato, chi paga in caso di rottura dei mobili?

 

Affitto appartamento arredato, chi paga in caso di rottura dei mobili
Qualora ci si trovi ad abitare in un appartamento già arredato, in caso di rottura di un arredo a chi spetta pagare la riparazione o la sostituzione? La risposta a questo quesito non è molto chiara, in base a quanto riportato da alcuni articoli del codice civile, ma cercheremo insieme di dare una lettura il più possibile esaustiva in base ai riferimenti normativi ad oggi esistenti.

Art. 1576 del Codice Civile

“Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie , eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore”

In riferimento a questo articolo si sono susseguite anche recentemente delle sentenze, come quella del 2010 n.15372 che ha stabilito come vi sia “l’obbligo del locatore di effettuare le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo” sia per quanto riguarda la parte dell’immobile di esclusiva proprietà del locatore, sia quella  inerente le parti comuni dell’edificio. Così come “l’obbligo strettamente connesso con quello a suo carico, di riparazione e manutenzione dell’immobile locato”.

Art. 1590 del Codice Civile

“Il conduttore deve restituire  la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione.
Il conduttore non risponde del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà. Le cose mobili si devono restituire nel luogo dove sono state consegnate”.

Anche in questo caso la giurisprudenza si è espressa con una sentenza, nello specifico la n.12977 del 2013. Così da stabilire che quando il conduttore ha arrecato gravi danni all’immobile, o compiuto delle innovazioni non consentite “tali da rendere necessario per l’esecuzione delle opere di ripristino l’esborso di somme di notevole entità, in base all’economia del contratto e tenuto comunque conto delle condizioni delle parti” il locatore può rifiutare di ricevere la restituzione del bene. Almeno fino a quando queste somme non siano state corrisposte dal conduttore, anche quando quest’ultimo ha finito di servirsi dell’immobile a cui aveva apportato modifiche, o arrecato danni.

Articolo 1609 del Codice Civile

“Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’articolo 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
Le suddette riparazioni, in mancanza di patto, sono determinate dagli usi locali”.

Infine, questo ultimo articolo del codice civile specifica quelle che sono le riparazioni di piccola manutenzione, che sono a carico dell’inquilino. E in questa occasione, se si tratta di immobili urbani, “allorquando le parti non invochino, ai sensi del secondo comma dell’art. 1609 c.c., né clausole contrattuali, né usi locali, la definizione delle piccole riparazioni è rimessa all’apprezzamen­to del giudice, il quale deve, al riguardo, tener conto, in una valutazione d’insieme, dell’entità del relativo impegno economico, riferita alla rilevanza economica della locazione, nonché della destinazione dell’immobile e dei corrispondenti obblighi di custodia gravanti sul conduttore”. Questo è quanto riporta la sentenza n.8191/1995.

Per cui, ricapitolando quanto riportato con sentenze e con quanto espresso dal Codice Civile possiamo dire che le riparazioni di piccola manutenzione spettano all’inquilino. Se quest’ultimo ha arrecato danni all’immobile, oppure ha apportato delle modifiche senza chiederne il consenso, deve pagare i danni arrecati al locatore, che si rifiuta di riprendere indietro l’immobile in quelle condizioni. Ed infine il locatore ha l’obbligo di effettuare riparazioni che permettano al locale, nel quale si trova in affitto, di restare in buono stato.