domenica 18 maggio 2014

Sono lecite le tettoie o verande non ancorate se piccole e aperte

 

L’eterno dilemma (occorre o non occorre il permesso?) continua:

Il Consiglio di Stato,  con sentenza n. 1777/2014 del 17 dicembre 2013 depositata il giorno 11 aprile 2014 si è pronunciato in merito all’esclusione dagli abusi edilizi di strutture non ancorate in modo fisso al pavimento, accogliendo il ricorso di primo grado.

Non occorre quindi chiedere  al Comune  il permesso di costruire qualora si intenda realizzare una “struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio”

Pertanto la veranda o la tettoia o il gazebo poggiati e non ancorati al pavimento non richiedono alcun titolo abilitativo.

Secondo il CdS, anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.

Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una struttura costituita da due pali dello spessore di 8,50 per 11,50 centimetri, poggiati sul pavimento del terrazzo a livello, e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 metri quadri, dell’altezza variabile da 2,80 a 2,10 metri, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadri a riparo del telo retraibile.

Dato che il Comune aveva inizialmente imposto la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto realizzato, il proprietario dell’abitazione, che stava realizzando la veranda, aveva fatto ricorso al Tar.

Il Tribunale Amministrativo aveva però respinto il ricorso, confermando la decisione del Comune.

Parere opposto è stato invece espresso dal Consiglio di Stato, che nella struttura realizzata non ha visto né un aumento di volume e della superficie coperta né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio.

Come si legge nella sentenza del CdS, data la facilità con cui può essere rimossa e l’assenza di tamponature verticali, la veranda realizzata non può modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni.

Al contrario, ha concluso il CdS, la struttura deve essere considerata un arredo esterno con la funzione di riparo e protezione.

Una sorta di intervento di manutenzione volto a migliorare la fruizione temporanea dello spazio esterno, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.

In direzione simile, ma con alcuni distinguo, sembra andare il T.A.R. della Campania Sez. VIII con la sentenza n° 971 del 10.02.2014

La sentenza entra nel merito del titolo abilitativo ritenuto necessario e sufficiente per l’installazione di un gazebo.

Tali strutture non possono ritenersi installabili senza permesso di costruire allorquando le loro dimensioni siano di entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio o alle parti dello stesso su cui vengono inserite, e quando per la loro consistenza dimensionale non possono più ritenersi assorbite, ovvero ricomprese in ragione della accessorietà, nell’edificio principale o nella parte dello stesso cui accedono.

Del resto, è noto che la nozione di costruzione, ai fini del rilascio del permesso di costruire, si configura in presenza di opere che attuino una trasformazione urbanistico – edilizia del territorio, con perdurante modifica dello stato dei luoghi, a prescindere dal fatto che essa avvenga mediante realizzazione di opere murarie, essendo irrilevante che le opere siano state realizzate in metallo, in laminati di plastica, in legno o altro materiale, ove si sia in presenza di un’evidente trasformazione del tessuto urbanistico ed edilizio e le opere siano preordinate a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 26 settembre 2008 n. 11309): ciò in quanto rilevano non soltanto gli elementi strutturali (composizione dei materiali, smontabilità o meno del manufatto) ma anche i profili funzionali dell’opera (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I quater, 23 novembre 2007 n. 11679).

Il T.A.R. campano conclude che l’edificazione del gazebo in questione non richiede il previo rilascio del permesso di costruire trattandosi di opera aperta su tutti i lati che non comporta la realizzazione di nuovi volumi:  in proposito, deve infatti richiamarsi l’indirizzo espresso dalla medesima sezione (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 9 maggio 2013 n. 2396; 7 febbraio 2013 n. 789) secondo cui, in materia urbanistico – edilizia, il presupposto per l’esistenza di un volume edilizio è costituito dalla costruzione di almeno un piano di base coperto e due superfici verticali contigue, e tale presupposto non si riscontra nel caso di una tettoia aperta su tutti i lati.

L’opera presenta inoltre un modesto impatto urbanistico e ridotta consistenza dimensionale: difatti, trattasi di una tettoia destinata al ricovero di autovetture delle dimensioni di mt. 3,20 x mt. 6,00 con struttura interamente bullonata e smontabile aperta su tutti i lati.

In conclusione
I parametri per realizzare un gazebo senza i titoli abilitativi (o al massimo con S.C.I.A.) sono:
- deve trattarsi di una struttura di modeste dimensioni rispetto alla superficie totale dell’immobile cui accede;
- non deve essere ancorata al pavimento dell’area, ma solo materialmente insistente sul medesimo;
- non deve realizzare una volumetria.

Diversamente argomentando, i parametri per realizzare un gazebo solo con il permesso di costruire sono:
- modifica dello stato dei luoghi;
- trasformazione urbanistica non atta a garantire il soddisfacimento di esigenze non temporanee (Cons. di Stato, sez. V, 20.06.2011, n. 3683);
- carattere non di assoluta temporaneità e precarietà (T.A.R. Bolzano, Trentino Alto Adige, 06.05.2005, n. 172);
- forte impatto visivo (Cons. di Stato, sez. IV, 30.07.2012, n. 4318);
- notevoli dimensioni (T.A.R. Potenza Basilicata sez. I, 13.05. 2011, n. 308).

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