domenica 16 febbraio 2014

Tari: chi deve pagare la tassa rifiuti

 

Introdotta dalla legge di stabilità 2014, la IUC, la nuova Imposta Unica Comunale, si compone di Imu, Tasi e Tari. Quest’ultima sostituisce la Tares, il tributo comunale sui servizi indivisibili e sui rifiuti, introdotta dal decreto salva Italia. Ma chi deve pagare la Tari? Quando è escluso il pagamento? La Tari introdotta dalla legge n. 147 del 2013, in sostituzione di Tarsu e Tares, è dovuta da chiunque possiede o detiene, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte che sono suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Sono esclusi dal pagamento invece le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (giardini condominiali, cortili eccetera) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (ad esempio, tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio). Ci sono inoltre delle situazioni particolari che potrebbero creare problemi nell’individuare il soggetto tenuto al pagamento della Tari. È il caso della detenzione temporanea dell’immobile o della multiproprietà. Nel caso di detenzione temporanea non superiore a 6 mesi nel corso dello stesso anno solare, la Tari è dovuta solo dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Nel caso di una pluralità di possessori invece questi sono tenuti in solido al pagamento, mentre in caso di multiproprietà è il soggetto che gestisce i servizi comuni ad essere responsabile del versamento della Tari dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

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