lunedì 3 febbraio 2014

Maggiorazione Tares: nessuna sanzione per versamenti in ritardo

In ritardo con il pagamento della Tares? Se i comuni hanno inviato i bollettini precompilati dopo i termini di scadenza, il pagamento tardivo sarà esente dall’applicazione di interessi e sanzioni.

Maggiorazione Tares: nessuna sanzione per versamenti in ritardo


Scaduto il 24 gennaio 2014 il termine per il pagamento della maggiorazione Tares, il tributo comunale sui rifiuti e servizi indivisibili comunali, ma cosa succede se i Comuni hanno inviato tardi i bollettini precompilati? È stata la legge di stabilità 2014 ad aver rinviato dal 16 dicembre 2013 al 24 gennaio 2014 il pagamento della maggiorazione standard della Tares di 30 centesimi a metro quadro, senza alcuna sanzione. Il pagamento in tal caso doveva avvenire mediante i bollettini precompilati o il modello di pagamento con delega F24 alle poste o alle banche. Ma tanta confusione si era creata visto che molti Comuni non hanno rispettato la scadenza del 24 gennaio e hanno inviato troppo tardi i bollettini. Cosa fare in questi casi? Ebbene fornisce importanti delucidazioni il ministero dell’Economia e delle Finanze che, con una serie di risposte fornite on line in merito al versamento della mini Imu e della maggiorazione Tares, chiarisce proprio il comportamento che devono adottare quei contribuenti nel caso abbiano ricevuto non in tempo utile il bollettino di conto corrente postale o il modello F24 per pagare la maggiorazione Tares.
Il riferimento normativo è all’art. 5, comma 4, del D. L. n. 102 del 2013, secondo cui quando il Comune non abbia inviato i modelli di pagamento in tempo utile, il contribuente che versa in ritardo non è soggetto a sanzione, poiché lo stesso art. 5 al comma 4-bis prevede che nel caso in cui il versamento del tributo relativo all’anno 2013 risulti insufficiente, non si applicano le sanzioni qualora il Comune non abbia provveduto all’invio ai contribuenti dei modelli di pagamento precompilati. È lo Statuto del Contribuente che all’articolo 10 precisa che “Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell’amministrazione stessa”.