domenica 1 novembre 2015

Il pignoramento della casa non esclude l'obbligo di pagare le quote condominiali

 

Secondo l'Ufficio del Giudice di Pace di Palermo il pignoramento di un immobile non incide sull'obbligo contribuivo del condòmino-custode; che persiste in virtù della natura dell'obbligazione propter rem

La vicenda. Un condominio palermitano chiedeva e otteneva dall'Ufficio del Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di un condòmino, a causa del mancato pagamento degli oneri condominiali.

Quest'ultimo opponeva la validità del titolo affermando, preliminarmente e pregiudizialmente, di non essere legittimato passivo a rispondere della obbligazione condominiale, in quanto il proprio immobile era stato assoggettato, frattanto, a pignoramento.

=> Casa pignorata e spese condominiali, chi paga?

In altri termini, l'opponente sosteneva che detenendo l'immobile quale custode (articolo 560 c.p.c.) non sarebbe tenuto al pagamento degli oneri condominiali, che invece andrebbero imputati al creditore procedente (almeno ciò sembra potersi ricavare dal tenore della sentenza).

L'Ufficio del Giudice di pace di Palermo con Sentenza del 26 giugno 2015 ha respinto al doglianza affermando che l'obbligazione condominiale continua a persistere in capo a chi risulta formalmente titolare del cespite.

Esaminiamo più nel dettaglio la motivazione all'uopo rassegnata.

La motivazione. L'obbligazione dei condomini di concorrere alle spese per la conservazione delle parti comuni ha natura propter rem: in quanto consegue dalla titolarità del diritto sulle cose, sugli impianti e sui servizi comuni. Alle spese per la conservazione delle parti comuni tutti i condòmini sono infatti tenuti in ragione del titolo di comproprietà avanzato su di esse.

Le obbligazioni condominiali seguono quindi il diritto e si trasferiscono per effetto della sua trasmissione (tra le tante, Cassazione civile 6323/2003).

Ciò posto il pignoramento in sé di un immobile (ubicato all'interno dell'edificio condominiale) non determina automaticamente alcun trasferimento del diritto reale sulla proprietà esclusiva né su quella accessoria, che continua ad essere formalmente imputata al debitore che ha subito il procedimento esecutivo.

La circostanza troverebbe indirettamente fondamento nel disposto normativo del secondo comma dell'art. 63 delle disposizioni di attuazione al codice civile; il quale, mantenendo inalterata dopo la riforma del 2012 la responsabilità solidale tra il vecchio e il nuovo proprietario dispone che “chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidamente con questo al pagamento dei contributi in corso e a quello precedente”.

Ergo, secondo il predetto decidente palermitano, l'espressione utilizzata dalla norma “chi subentra” deve necessariamente proiettarsi “…oltre al nuovo acquirente, anche l'aggiudicatario dell'immobile a seguito di procedura esecutiva o concorsuale”:

Alla stregua di quanto sopra, l‘eccezione del condomino è stata rigettata ed il decreto ingiuntivo del condominio confermato in ogni sua parte.

Condannato a risarcire i danni l'inquilino che non fa visitare l'alloggio ai possibili acquirenti

 

Deve risarcire i danni al proprietario dell'immobile l'affittuario che non rispetta l'obbligo, contrattualmente assunto, di far visitare l'immobile agli aspiranti acquirenti. Infatti, l'impedimento dell'accesso del proprietario in un immobile dallo stesso destinato alla vendita è in sé idoneo a pregiudicare le trattative e la possibilità stessa dell'alienazione.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 19543 depositata il 30 settembre 2015, che conferma la condanna del conduttore a consentire l'accesso all'abitazione una volta alla settimana per almeno due ore con esclusione dei giorni festivi, nonché al risarcimento del danno da liquidarsi in separato giudizio.

Il conduttore aveva proposto ricorso in cassazione sostenendo, tra l'altro, di aver impedito la visita dell'immobile soltanto in una circostanza, per cui non si poteva configurare alcun inadempimento contrattuale. Ma a smentire argomentazioni del conduttore c'è una lettera che lo stesso aveva fatto inviare dal suo avvocato per mettere in discussione il diritto di visita. In un'altra occasione, inoltre, il conduttore, restio ad aprire la porta di casa alle visite, aveva affermato che queste erano in contrasto con la tutela della sua libertà personale.

=> Ecco quali sono le regole da seguire per trovare un inquilino affidabile.

Per la suprema Corte si tratta di circostanze che confermano la volontà del conduttore di non adempiere all'obbligo contrattuale, con un comportamento evidentemente contrario alla buona fede che deve caratterizzare l'esecuzione del contratto. Dunque, la sentenza impugnata, messo in risalto che il base alla clausola contrattuale il conduttore era tenuto a consentire la visita dell'immobile, e che la stessa prospettata violazione della libertà personale con il diritto di visita era significativa della volontà di sottrarsi all'adempimento di obblighi assunti, ha correttamente valutato l'inadempimento della clausola in argomento.

La Cassazione ha respinto anche le eccezioni contro la condanna al risarcimento del danno, consistenti nella presunta assenza di prova circa il nesso di causalità tra condotta e danno.

Secondo i giudici di legittimità, l'impedimento dell'accesso del proprietario in un immobile dallo stesso destinato alla vendita è in sé idoneo a pregiudicare le trattative e la possibilità stessa dell'alienazione. Peraltro, nella stessa clausola contrattuale, esplicitamente si collegava il diritto di visita con la decisione di vendere l'immobile.

Nel caso di specie – conclude la Corte – è stato correttamente applicato il principio secondo il quale la condanna generica al risarcimento danni presuppone soltanto l'accertamento di un fatto potenzialmente dannoso, in base ad un accertamento anche di probabilità o di verosimiglianza, mentre la prova dell'esistenza in concreto del danno, della sua reale entità e del rapporto causale è riservata alla fase successiva di determinazione e di liquidazione, “sicché la pronuncia sulla responsabilità si configura come una mera declaratoria juris, da cui esula qualunque accertamento in ordine alla misura ed alla concreta sussistenza del danni, con la conseguenza che il giudicato formatosi sulla responsabilità non incide sul giudizio di liquidazione” (Cass. civ. n. 6257 del 2002).

Spettano le agevolazioni “prima casa” per lo studio professionale ubicato in un comune diverso da quello di residenza

 

Spetta il diritto alla fruizione dei benefici fiscali sul mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito all'esercizio della professione in un comune diverso da quello ove si è stabilito la residenza. Anche in mancanza di una “espressa dichiarazione” nel rogito notarile.

Lo ha stabilito la sentenza della CRT di Roma n. 3460/2015 che ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle entrate avverso la decisione della CTP capitolina che aveva dato ragione ad un professionista cui era stato negato dal Fisco il diritto alla fruizione dei benefici fiscali sul mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile adibito all'esercizio della professione in un comune diverso da quello ove aveva stabilito la residenza.

Questi i fatti di causa. Ad un avvocato l'Agenzia delle entrate aveva revocato l'applicazione dell'aliquota ridotta dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo (con tanto di applicazione di sanzioni e interessi), sul rilievo che dal rogito notarile non si evinceva il rilascio da parte del contribuente dell'apposita dichiarazione dalla quale si desumesse l'intento di voler vincolare i benefici “prima casa” all'immobile adibito a studio professionale. L'avvocato quindi impugnava tempestivamente l'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma che riteneva sussistenti le condizioni per fruire dell'agevolazione “prima casa”. Impugnava la sentenza dei giudici di prime cure l'Agenzia delle entrate eccependo nuovamente la mancanza originaria dei presupposti per fruire dell'agevolazione dell'aliquota ridotta del 3%.

Secondo la CTR capitolina, invece, l'appello del Fisco andava respinto perché il legale aveva precisato di svolgere la propria attività a Roma già in epoca antecedente all'acquisto dell'immobile oggetto di mutuo “agevolato”, comunque non destinato a residenza ai fini abitativi.

=> Quando il conduttore "blocca" l'agevolazione "prima casa"

L'orientamento dei giudici capitolini appare del tutto condivisibile, sia perché aderente al diritto positivo e sia perché coerente con gli aspetti sostanziali dell'operazione sottoposta al suo vaglio. A bene vedere la legge non richiede, infatti, alcun onere dichiarativo ai quel contribuenti che già risiedono (o svolgono la loro attività) nel comune ove è ubicato l'immobile oggetto di acquisto agevolato. Nel caso opposto ed esplicitamente disciplinato dalla legge il contribuente è tenuto a rilasciare, come noto, una dichiarazione dalla quale si evinca espressamente, tra l'altro, di voler stabilire << entro diciotto mesi dall'acquisto la propria residenza>> nel comune ove è ubicato l'immobile <<o, se diverso, in quello in cui l'acquirente svolge la propria attività>>. Dunque, nel caso sottoposto al vaglio della Commissione regionale capitolina il contribuente svolgeva già la propria attività professionale nel comune (Roma) ove era ubicata l'unità immobiliare oggetto di “mutuo” agevolato e quindi nessuna dichiarazione era dovuta per la fruizione dei benefici di specie.

Il caso sottoposto al vaglio della Commissione Tributaria Regionale capitolina è invero non poco infrequente rientrando in quelle ipotesi di contestazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della legittimità della fruizione delle agevolazioni “prima casa” per carenza ab origine dei presupposti tra cui rientra ad esempio, l'ipotesi dell'abitazione “di lusso” (con caratteristiche individuate dal DM 2 agosto 1969), non dissimili da quelle altrettanto poco infrequenti della mancanza sopravvenuta dei presupposti, qual è, ad esempio, il mancato trasferimento della residenza nel comune ove è ubicato l'immobile <<entro diciotto mesi>> dall'acquisto.

Sotto il profilo degli effetti vi è da dire però che solo in quest'ultimo caso il legislatore ha espressamente previsto, quale conseguenza della sopravvenuta mancanza dei presupposti, la decadenza dai benefici “prima casa” e, dunque, l'Agenzia delle Entrate potrà disporre con atto motivato soltanto il recupero della differenza, aumentata degli interessi, tra l'importo della tassazione dovuta in via ordinaria e quello agevolato ma non già l'applicazione di sanzioni (come chiarito a suo tempo nella Circolare n. 69/E del 14 agosto 2002) come nel caso di dichiarazioni mendaci.

Nelle ipotesi di dichiarazioni non veritiere o non corrette, in tutto o in parte, dovendosi più correttamente parlare di “revoca” delle agevolazioni, il Fisco constata con atto motivato la mancanza ab origine dei presupposti per la loro fruizione con conseguente recupero delle imposte nella misura ordinaria al netto di quanto già versato con l'applicazione però delle sanzioni e degli interessi di mora.

Nel caso sottoposto al vaglio dei giudici romani, quindi, il professionista non era in nessuna delle ipotesi anzidette e, dunque, alcun recupero doveva essere disposto nei suoi confronti

Infiltrazioni e danni al conduttore, il proprietario non è responsabile dell'intasamento causato da altri

 

In tema di danni da infiltrazioni provenienti dalla condotta fognaria e subiti dal conduttore di un'unità immobiliare, nessuna responsabilità può essere ascritta al proprietario del locale se si accerta che il danno è stato causato da un intasamento provocato da altri condòmini.

Questo, in breve sintesi, quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 20474 depositata in cancelleria il 12 ottobre 2015.

Il “casus belli”: il conduttore di un magazzino proponeva una causa contro il proprietario di quell'unità immobiliare per vedersi risarcito dei danni subiti dal proprio materiale ivi depositato in conseguenza di infiltrazioni di acque nere nel suddetto locale.

Il fatto, così come descritto, non era contestato. L'infiltrazione in effetti c'era stata e con essa anche i danni ai beni di proprietà del conduttore. Le parti, tuttavia, litigavano sulla responsabilità.

Per l'inquilino era il proprietario ad essere responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c., ossia per danni da cose in custodia e più nello specifico per i danni provenienti dalla rottura di una tubazione del locale.

Il proprietario, invece, riteneva che non gli potesse essere mosso alcun rimprovero e quindi nessuna responsabilità poiché il danno proveniva dall'impianto comune ed era stato causato da un intasamento della tubazione condominiale a sua volta.

L'azione proposta dal conduttore si fondava sulla responsabilità per danno da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c.

Condominio e infiltrazioni d'acqua, cosa fare quando si scoprono?

Per la Corte di Cassazione – e prima di essa per la Corte d'appello la cui sentenza era stata impugnata – quest'azione non era meritevole di accoglimento.

Secondo gli ermellini, infatti, nel caso di specie era emerso in modo chiaro ed incensurabile che “il danno verificatosi nel magazzino condotto in locazione dal ricorrente non è dovuto ad una rottura o alla omessa manutenzione delle tubature di proprietà esclusiva del locatore, ma alla ostruzione della colonna condominiale, dovuta al fatto del terzo che vi ha immesso materiali inappropriati, in corretta applicazione del principio secondo il quale in caso di danni subiti dal conduttore dell'immobile locato a causa di perdite verificatesi all'interno dell'immobile è esclusa la responsabilità per custodia del locatore allorchè risulti accertata l'esimente del caso fortuito, ovvero che il danno si sia verificato per il fatto di un terzo (o dello stesso danneggiato), ovvero per una causa non imputabile al locatore” (Cass. 12 ottobre 2015 n. 20474).

Ciò vuol dire che al proprietario dell'unità immobiliare non possono essere addossate responsabilità per fatti non a lui riconducibili, proprio com'è accaduto nel caso di specie.

Si badi: un conto è la responsabilità per i danni alle cose, altro l'obbligo del titolare del locale di mantenerlo idoneo all'uso convenuto. Rispetto a quest'ultima ipotesi, infatti, il proprietario non può esimersi dall'obbligo da tale obbligo specificamente previsto dall'art. 1575 c.c.

In tal senso la Cassazione ha più volte affermato che "nel caso in cui nello immobile locato l' utilizzazione dei locali divenga inagibile a causa di infiltrazioni di acqua provenienti da parti comuni dello edificio, sussiste la obbligazione principale del locatore in ordine al mantenimento della cosa locata in stato da servire allo uso convenuto. Dedotta ed accertata anche a mezzo di CTU la violazione di tale obbligo, il conduttore dispone di azione risarcitoria consequenziale allo inadempimento, potendo ben richiedere il ripristino dei locali per utilizzarli secondo lo uso convenuto ed il maggior danno da inadempimento" (così, ex multis, Cass. 28 giugno 2010 n. 15372).

Salta la compravendita se il venditore omette di compiere le formalità burocratiche entro la data concordata per la stipula del rogito

 

In tema di preliminare di vendita immobiliare, il promissario acquirente può legittimamente recedere dal contratto se il promittente venditore ha omesso di regolarizzare l'immobile compiendo, a tal fine, tutte le formalità burocratiche e amministrative necessarie entro la data prevista per la sottoscrizione del contratto definitivo.

È questo il principio espresso dalla quarta sezione del Tribunale di Milano con la sentenza n. 4745, depositata il 16 aprile 2015, che ha condannato il promittente venditore a pagare il doppio della caparra ricevuta al momento del compromesso. Per il giudice milanese, la mancata sanatoria dell'immobile entro la data fissata per la stipula del rogito, così com'era stato pattuito dalle parti, integra un grave inadempimento che legittima il recesso ex art. 1385 c.c.

La controversia trae origine dal contratto preliminare di compravendita avente ad oggetto un'unità immobiliare. Le parti s'impegnavano a stipulare il contratto definitivo entro il 15 dicembre; la promissaria acquirente versava al promittente venditore una caparra confirmatoria pari a 10.000 euro, a patto che il promittente venditore provvedesse a regolarizzare l'immobile oggetto del contratto, compiendo all'uopo tutte le formalità burocratiche e amministrative necessarie entro la data fissata per il rogito.

Accadeva che, alla data stabilita, la promissaria acquirente si rifiutava di stipulare la vendita asserendo che il promittente venditore non aveva provveduto a regolarizzare l'immobile; invocava dunque il recesso dal contratto preliminare per grave inadempimento della controparte, chiedendo contestualmente la restituzione del doppio della caparra versata.

La questione finiva in tribunale, ed il giudice, con la sentenza in commento, ha dato ragione alla promissaria acquirente, ritenendo legittimo il recesso dal preliminare per inadempimento.

In effetti, la CTU disposta nel corso del giudizio ha confermato che le difformità urbanistiche ed amministrative dell'immobile, che avevano portato l'attrice a rifiutare la stipula del rogito, esistevano sia alla data prevista per il rogito stesso (15.12.2010), sia alla successiva data del 27.12.2010, giorno in cui il promittente venditore, con raccomandata a.r., aveva assicurato alla controparte – peraltro dichiarando il falso – di aver provveduto alla regolarizzazione dell'immobile.

Il venditore aveva provato a difendersi, sostenendo di aver comunque provveduto a formalizzare le istanze amministrative necessarie il giorno dopo aver affermato di averle già eseguite, cioè il 28 dicembre, ma per il tribunale ciò non esclude la gravita dell'inadempimento.

Il giudice stigmatizza il comportamento scorretto del promittente venditore, che avrebbe dovuto provvedere in tal senso entro la data della stipula del rogito, e non dopo. È grave, poi, ai fini dell'affidamento della controparte, che egli abbia consapevolmente posto in essere dichiarazioni che sapeva non essere vere. Tra l'altro, in relazione al titolo abilitativo richiesto al Comune, il promittente non ha versato gli oneri richiesti, né ha provveduto alla presentazione della domanda di inizio e fine lavori. Quanto alla dichiarazione di agibilità, la richiesta di rilascio è sì del 28 dicembre, ma l'approvazione di agibilità è stata formalizzata solo a marzo 2011.

La presenza di tutti questi elementi – conclude il Tribunale – fa ritenere grave l'inadempimento del promittente venditore e legittima l'esercizio del diritto di recesso da parte della promissaria acquirente ex art. 1385 c.c., perché la condotta posta in essere è stata contraria a buona fede e idonea a nuocere gravemente all'affidamento della promissaria venditrice nella capacità del promittente venditore di adempiere alle obbligazioni contrattuali.

Confermato, dunque, il recesso del contratto e, per l'effetto, la condanna del promittente venditore al versamento a favore dell'attrice del doppio della caparra ricevuta, pari a 20.000 euro, oltre agli interessi ed alle spese del giudizio.

Danni da infiltrazioni. No al lucro cessante per l'immobile già in pessimo stato di manutenzione.

 

In caso di danni da infiltrazioni d'acqua, è onere del danneggiato fornire la prova rigorosa e concreta del lucro cessante derivante dal venir meno degli introiti locativi da una certa data ad un'altra, per fatti eziologicamente connessi all'illecito civile commesso del Condominio.

Questo è il principio di diritto espresso nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21545, depositata il 22 ottobre 2015. Secondo gli Ermellini, infatti, il danno da lucro cessante non segue automaticamente l'accertamento della responsabilità del Condominio per le infiltrazioni d'acqua subite, tanto meno nel caso - come quello in esame - in cui gli immobili danneggiati non venivano concessi in locazione neanche prima delle infiltrazioni, a causa del loro cattivo stato di manutenzione.

I fatti – Un condomino citava in giudizio il Condominio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni provocati a due appartamenti di sua proprietà da infiltrazioni d'acqua verificatesi a seguito di lavori di manutenzione, eseguiti dal Condominio.

In realtà, anche prima delle infiltrazioni il proprietario non era riuscito ad affittare gli immobili in questione, i quali versavano già in pessimo stato di manutenzione, danneggiati dal sisma del 1980 e mai completamente riparati.

Anche in considerazione di ciò, nei due gradi di merito il proprietario otteneva sì il risarcimento richiesto, ma solo per quando riguardava i danni emergenti, non anche per il lucro cessante, rappresentato, secondo il danneggiato, dai mancati introiti dei canoni di locazione. A suo dire, infatti, gli appartamenti erano divenuti inagibili proprio per effetto delle infiltrazioni protrattesi per lungo tempo e per la minaccia del crollo del solaio, ed era stata proprio questa la causa che gli aveva impedito di affittare gli immobili.

Anche in base a questi presupposti, il condomino ha proposto ricorso in cassazione per ottenere dal Condominio anche il risarcimento del lucro cessante, la cui la prova è, a suo avviso, da ritenersi raggiunta anche per presunzioni.

La Corte di Cassazione ha invece respinto il ricorso e confermato la decisione di merito. Per gli Ermellini “era onere del danneggiato fornire la prova rigorosa e concreta del venir meno degli introiti locativi da una certa data ed un'altra per fatti eziologicamente connessi all'illecito civile del Condominio”. Prova che, nel caso di specie, il danneggiato non ha fornito in via documentale e neanche per via orale, avendo rinunziato alle prove testimoniali attinenti.

In mancanza delle prove specifiche – conclude la suprema Corte – è inammissibile affidare alla CTU il compito di accertare il valore locativo di mercato degli appartamenti (perché così si snaturerebbe la funzione stessa della consulenza tecnica d'ufficio); né è possibile fare ricorso alla prova per presunzioni, anche in considerazione delle pregresse condizioni degli appartamenti oggetto del giudizio, pregiudicati dal sisma del 1980 ed in stato di pessima manutenzione.

Insomma, il condomino dovrà accontentarsi. La mancata concessione in affitto degli appartamenti danneggiati dalle infiltrazioni imputabili al Condominio non comporta automaticamente il risarcimento per i canoni di locazione non incassati. Anche per tale voce di danno deve essere rigorosamente dimostrato il rapporto causale con le infiltrazioni; prova che, nella fattispecie, manca completamente. Anzi, la mancata concessione in locazione degli immobili sembra piuttosto riconducibile al cattivo stato di conservazione degli appartamenti, per cause risalenti nel tempo e certamente estranee ai lavori posti in essere dal Condominio.

Spettano le agevolazioni “prima casa” se si vende l'abitazione per acquistarne un'altra.

 

L'importante principio è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 20042 del 7 ottobre 2015. Questi i fatti di causa. Una contribuente aveva acquistato un immobile nel comune di Mozzate nel marzo del 2004 chiedendo l'applicazione dei benefici “prima casa” con l'impegno di trasferire a tal fine la propria residenza in quell'abitazione entro di 18 mesi dal rogito. Tuttavia a sette mesi dall'acquisto decideva per motivi personali di vendere l'immobile e acquistarne un altro nel comune di Francavilla a Mare ove stabiliva la propria residenza.

L'Agenzia delle Entrate dal canto suo procedeva alla revoca delle agevolazioni “prima casa” con un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro, dovuta con aliquota ordinaria, con conseguente irrogazione di sanzioni sul rilievo che il contribuente si era originariamente impegnato, nell'acquisto del primo immobile, a trasferire la sua residenza in un comune diverso da quello ove effettivamente l'aveva stabilita.

Il contribuente adiva tempestivamente la Commissione Provinciale che accoglieva il ricorso. Di segno opposto invece l'orientamento dei giudici della Commissione Regionale, aditi in appello dall'Agenzia, che confermavano la legittimità della revoca da parte di quest'ultima delle agevolazioni. I giudici di legittimità, invece, hanno cassato la sentenza della CTR impugnata dal contribuente affermando la sussistenza delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni “prima casa”.

Invero, osservano i giudici di legittimità, la C.T.R. aveva applicato il D.P.R, n. 131 del 1986, art. 1 della tariffa, parte I, nota II bis n. 1, lett. a), facendo leva sull'inosservanza, da parte della contribuente, dell'obbligo di trasferire la propria residenza nei comune dov'è ubicato l'immobile oggetto delle agevolazioni ”prima casa” entro il termine di diciotto mesi dall'acquisto, mancanza che è giuridicamente rilevante rappresentando un elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio richiesto. Quest'ultimo, infatti, secondo i Supremi giudici sarebbe concesso soltanto <<provvisoriamente dalla legge al momento della registrazione dell'atto e costituisce un vero e proprio obbligo del contribuente verso il fisco, il cui mancato assolvimento comporta la decadenza dell'agevolazione, salvo, tuttavia, che ricorra un'ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore>>.

La Corte ha ritenuto che nel caso sottoposto al suo vaglio venisse in luce << il tema dei plurimi atti di rivendita e riacquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione a seguito del godimento del beneficio in riferimento ad un acquisto originario, nell'ottica dell'integrazione dei requisiti necessari a conservare l'agevolazione originariamente goduta>> su cui si era di recente espressa (Cass.8847/2015) nel senso che i benefici originariamente richiesti su di un altro immobile restano acquisiti a patto che <<si maturi (entro il termine di mesi diciotto dal primo atto di acquisto) la condizione imposta dalla legge in relazione ai successivi atti di acquisto>>. Secondo la Corte, infatti, i benefici fiscali sono per natura subordinati al raggiungimento dello scopo per cui sono concessi e, dunque, nel caso specifico il raggiungimento del fine abitativo rappresenta l'elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio.

In altre parole, la contribuente con i suoi plurimi atti di acquisto comunque non aveva “tradito” lo spirito della norma agevolatrice destinando l'ultimo immobile ad abitazione principale nel termine stabilito dalla legge e cioè entro di diciotto mesi dal primo rogito.

La chiave di lettura delle norme agevolatrici offerta dai giudici di legittimità appare assumere particolare importanza non solo in materia di benefici “prima casa” ma anche in ogni altro ambito similare in cui allo scopo delle norme di favore sia collegato il soddisfacimento di una o più condizioni che rappresentano, quindi, l'elemento o gli elementi costitutivi per il conseguimento dell'agevolazione.