sabato 16 dicembre 2017

IMU TASI per immobili inagibili o inabitabili


e agevolazioni previste quando l’immobile è inagibile o inabitabile: come ottenere lo status e come richiedere lo sconto IMU-TASI.


Ancora pochi giorni per pagare il saldo IMU TASI 2017, i termini scadono il 18 dicembre cadendo il 16 di sabato. Ricordiamo brevemente che, per il calcolo della seconda rata, è necessario applicare le nuove aliquote 2017 se deliberate nei tempi di legge, o quelle 2016 in alternativa, quindi sottrarre quanto già versato in fase di acconto a giugno.

Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU e TASI del 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base di quanto disposto dalla delibera ID n. 45/2017 del 27/03/2017, vigente a fini regolamentari che ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2017.

È tuttavia sempre consigliabile consultare anche le delibere comunali contenenti le regole per tali fabbricati.

Procedura

Per far attribuire all’immobile lo status di inagibilità o inabitabilità ed effettivo non utilizzo è necessario che sussistano le seguenti condizioni:

  • l’inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile) o di una obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale;
  • l’immobile non deve essere utilizzato, neanche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Per accertare l’effettiva inagibilità o inabitabilità dell’immobile è necessaria la perizia a carico del proprietario eseguita su indicazione dell’ufficio tecnico comunale una volta ricevuta la domanda di sgravio.

In alternativa, il contribuente può presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica n. 445/2000 con la possibilità del personale tecnico dell’Ufficio di accertare la sussistenza dei requisiti attraverso sopralluogo, previa autorizzazione da parte del proprietario.

In assenza di questa procedura non è possibile fruire del beneficio, applicabile a partire dalla data in cui si inoltra al Comune domanda di esenzione con perizia o auto-dichiarazione. Se l’Ufficio riscontra invece la non sussistenza delle condizioni che danno diritto allo sconto IMU TASI,  deve emettere un provvedimento di diniego che attesti il mancato riconoscimento del diritto all’agevolazione e conseguente conguaglio fiscale.

Applicazione

Nel caso in cui sussistano i requisiti, dunque, l’agevolazione scatta dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva, valida anche per le annualità successive, finché permangono le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo.

In caso di variazioni è obbligatorio presentare apposita dichiarazione IMU, secondo le scadenze previste dalla normativa vigente.