martedì 12 dicembre 2017

Bonus prima casa e residenza, Cassazione: “Contestabile dopo 18 mesi dal rogito”



La Suprema corte ha chiarito a partire da quando è possibile un’azione delle Entrate in caso di un mancato trasferimento di residenza. Vediamo quanto stabilito.

Il termine triennale concesso dalla legge all’Amministrazione Finanziaria per contestare che l’acquirente di una “prima casa” abbia effettivamente stabilito la propria residenza nel Comune ove è ubicato l’immobile oggetto di acquisto agevolato decorre dalla scadenza del diciottesimo mese successivo al rogito d’acquisto e non dalla data della sua registrazione alle Entrate. A stabilirlo la Cassazione con l’ordinanza 28860 del 1° dicembre 2017.

La decisione è scaturita cassando una sentenza della Ctr Lombardia, la quale aveva ritenuto di individuare la decorrenza del termine nel giorno di registrazione dell’atto di acquisto nel cui ambito viene richiesta l’agevolazione “prima casa”.

Si ricorda che il beneficio fiscale consistente nell’abbattimento dell’Iva al 4% e dell’imposta di registro al 2% compete anche all’acquirente che, pur non avendo la residenza nel Comune dove si trova l’abitazione oggetto di acquisto agevolato, si impegna a trasferirla e la trasferisce in quel Comune entro 18 mesi dalla data del rogito d’acquisto. Nel caso in cui l’acquirente non residente nel Comune non trasferisca la sua residenza, la legge gli commina, oltre al recupero di una somma pari alla differenza d’imposta maggiorata dei relativi interessi, anche una sanzione pari al 30% della differenza.

In merito al tempo a disposizione dell’Amministrazione per contestare il mancato trasferimento della residenza, il Testo unico dell’imposta di registro prescrive un termine triennale per l’esercizio, da parte del fisco, dell’azione per il recupero dell’imposta complementare, ma – proprio per il caso della decadenza da agevolazioni provocata dal comportamento del contribuente successivo alla stipula dell’atto agevolato – la legge non è chiara sulla data di decorrenza del termine triennale in questione.

La Cassazione si è espressa sostenendo che la data di decorrenza del termine triennale parte dalla scadenza del diciottesimo mese successivo al rogito d’acquisto, per la ragione che il termine concesso dall’Amministrazione non può decorrere da una data anteriore a quella fino a cui il contribuente stesso può tenere il comportamento prescritto dalla legge per consolidare l’agevolazione richiesta in sede di rogito notarile. Una volta, quindi, che sia decorso il termine entro il quale il contribuente può tenere il comportamento prescritto dalla norma agevolativa, il termine per l’esercizio dell’azione fiscale non decorre.