sabato 13 febbraio 2016

Mutui: la clausola che dà alla banca il diritto di pretendere la casa

Mutui: la clausola che dà alla banca il diritto di pretendere la casa

 

In caso di mancato pagamento del finanziamento, la banca potrà prendersi la casa ipotecata senza prima procedere al pignoramento.

Per chi non pagherà in tempo le rate del mutuo potrebbe scattare l’obbligo, anche senza bisogno di una causa e di un pignoramento, di consegnare immediatamente la propria casa alla banca che ha l’ipoteca. È questa l’aberrante conseguenza del decreto legislativo che recepisce la direttiva UE sul credito bancario [1] e che potrebbe essere approvato in questi giorni.

Il testo di legge contenuto nella normativa comunitaria [2] stabilisce, infatti, che gli Stati Membri “non possono impedire alle parti di un contratto di credito di convenire espressamente che la restituzione o il trasferimento della garanzia reale o dei proventi della vendita della garanzia reale è sufficiente a rimborsare il credito”. Il che, tradotto in termini molto semplici, significa che sarà legittima la clausola, contenuta nel contratto di mutuo tra la banca e il cliente, con cui si stabilisce che, nel caso di mancata restituzione delle somme prestate, l’istituto di credito può esigere il trasferimento, in proprio favore, della proprietà relativa all’immobile su cui ha già iscritto l’ipoteca, senza bisogno di avviare il pignoramento. Sarà poi la banca a mettere in vendita la casa (non quindi, secondo le procedure dell’asta davanti al tribunale, ma con gli strumenti contrattuali privati) ed, eventualmente, a restituire al cliente la differenza tra il prezzo ricavato e il debito non rimborsato.

La questione è tanto agghiacciante quanto si presti, per un momento, attenzione alle modalità con cui vengono scritti e imposti i contratti di mutuo, su lunghi moduli prestampati, ove il cliente non ha alcuna possibilità di trattativa, discussione e soprattutto, di comprensione del testo. Non è un fatto isolato che chi ha necessità di un prestito si limiti solo a firmare laddove il funzionario di banca gli dica di farlo, senza leggere il contenuto delle clausole, senza interrogarsi sulle condizioni a lui svantaggiose, ma limitandosi a recepire le informazioni verbali che l’impiegato gli dà. Insomma, un rapporto unicamente fondato sulla fiducia imposta da un lato dall’ignoranza e, dall’altro, per l’estremo tecnicismo di tali scritture. Si aggiunga poi che tali contratti vengono stipulati davanti al notaio, dando al cliente la (falsa) sensazione di una maggiore tutela per via della presenza del pubblico ufficiale: quest’ultimo, però, non valuta il merito della scrittura, ma – peggio – conferendogli la natura di atto pubblico, lo rende un titolo esecutivo, un’arma cioè ancora più potente nelle mani del creditore.

Non è tutto. La bozza di decreto legislativo che l’Italia vorrebbe approvare va ben oltre la normativa europea, stabilendo che l’accordo relativo alla cessione dell’immobile potrebbe essere non solo contenuto nel contratto di finanziamento, ma addirittura potrebbe intervenire anche successivamente. Il che significa porre, ancora una volta, un ricatto inaccettabile a chi si trova senza lavoro e, magari non è riuscito a ottenere la sospensione delle rate del mutuo secondo gli schemi che la normativa prevede, ma che nei fatti è sempre difficile raggiungere. In pratica, la banca potrebbe porre il cliente nella difficile scelta tra la ghigliottina o il cappio, tra il subìre un procedimento di esecuzione forzata, con aumento di costi, spese, interessi, competenze legali oppure abbandonare casa e liberarsi del debito, fermo restando la promessa (!) che l’eventuale eccedenza ricavata dalla vendita dell’immobile gli verrà restituita. Un bell’aiuto per le banche che, in questo periodo, con gli affari immobiliari stanno andando a nozze.

La direttiva sembra però porsi in aperto contrasto con le norme del nostro codice civile [3] che, per fortuna, vietano il cosiddetto patto commissorio tra creditore e debitore, ossia la cessione al primo dei beni del secondo su cui è stata iscritta ipoteca.

[1] Direttiva UE n. 17/2014 detta Mortgage Credit Directive.

[2] Art. 28 direttiva UE n. 17/2014.

[3] Art. 2744 cod. civ.