sabato 12 luglio 2014

Occupazione abusiva di un immobile, cos’è cambiato con il Piano Casa?

 

Occupazione abusiva di un immobile, cos’è cambiato con il Piano Casa?

Il Piano Casa ha introdotto un'importante novità contro l'occupazione abusiva di immobili, stabilendo che chiunque se ne renda responsabile non possa chiedere la residenza né l'allacciamento delle utenze. Vediamo cosa comporta il nuovo quadro normativo.

iStock 000000878115SmallLa lotta all'occupazione abusiva di immobili riparte dall'art. 5 del decreto-legge n. 47 del 28 marzo 2014, il cosiddetto Piano Casa, nel quale viene prescritto che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza nè l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge". Situazione capovolta, dunque, per gli abusivi, che secondo il precedente quadro normativo potevano ottenere la residenza nell'immobile detenuto in maniera irregolare pur in pendenza di un procedimento penale.

Con la nuova normativa la residenza potrà essere richiesta non solo in base all'abitualità della dimora nell'abitazione, ma anche in base alla regolarità del titolo di occupazione, per cui nel caso non ne venga dimostrata la legittimità, la dichiarazione di residenza non sarà ottenuta dall'abusivo. Ma come si può dimostrare l'occupazione legittima dell'alloggio? Al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, è necessario presentando copia del titolo che ne consente l'occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in caso di documenti depositati presso un ente pubblico, mentre le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'immobile potranno ripiegare su una dichiarazione del proprietario. Questa la documentazione da allegare alla dichiarazione di residenza per attestare il titolo di occupazione dell'alloggio:

Titolo occupazione alloggio

Documentazione

Proprietario

- Copia del titolo di proprietà

- Dichiarazione sostitutiva

Preliminare di vendita registrato

- Copia del preliminare

- Dichiarazione sostitutiva

Preliminare di vendita non registrato

- Copia del preliminare

Usufruttuario

- Copia del titolo costitutivo dell’usufrutto

- Dichiarazione sostitutiva

Familiare del proprietario (comodato verbale)

- Indicazione delle generalità del famigliare nel contratto di locazione

- In mancanza: dichiarazione di assenso del proprietario

Locatario con contratto (il contratto deve essere registrato pena la sua nullità in base all’art.1, c.346 della L. n.311/2004)

- Copia del contratto di locazione

- Dichiarazione sostitutiva

Comodatario con atto registrato (l’atto di comodato deve essere registrato a norma dell’art.5, c.4 del d.P.R. n.131/1986)

- Copia del titolo costitutivo del comodato d’uso

- Dichiarazione sostitutiva

Comodato verbale

- dichiarazione di assenso del proprietario

Altro titolo di occupazione dell’alloggio:

- diritto reale d’uso

- diritto reale di abitazione

- Copia dell’atto pubblico trascritto

- Dichiarazione sostitutiva

Assegnatari di alloggi di Cooperative edilizie - proprietà divisa

- Copia del titolo di proprietà

- Dichiarazione sostitutiva

Assegnatari di alloggi di Cooperative edilizie - proprietà indivisa

- Copia dell’atto di assegnazione

Assegnatari di alloggi di Enti pubblici (Edilizia residenziale sovvenzionata: IACP, ACER, Comune, ecc.)

- Copia dell’atto di assegnazione

- Dichiarazione sostitutiva

Assegnatari di alloggi di edilizia privata convenzionata o agevolata

- Copia del titolo di proprietà

- Dichiarazione sostitutiva

Usucapione

- Copia della sentenza in cui venga dichiarato che si è compiuto l’usucapione.

A sua volta il proprietario verrà informato della richiesta di residenza presso l'abitazione di sua proprietà grazie ad un avviso di avvio del procedimento (art. 7 L.241/1990) e avrà così la possibilità di segnalare eventuali abusi o assenze del titolo abitativo. Il procedimento per l'accertamento dei requisiti per l'iscrizione anagrafica si deve concludere entro 45 giorni, ma nel caso venga dimostrato che il richiedente non abbia titolo all'iscrizione in anagrafe anche oltre tale arco di tempo, comunque si potrà arrivare alla nullità dell'iscrizione anagrafica.

Ricordatevi che per occupazione abusiva di un immobile non si intende solo il caso di esterni che si insediano in una proprietà privata; si parla di reato anche quando un contratto regolare, che sia di affitto o di vendita, o per servizi relativi alla casa viene firmato da qualcuno che non poteva farlo, ad esempio i contratti stipulati per i servizi di telefonia fissa, per l'allacciamento di acqua, gas o elettricità. Infatti con l'approvazione del Piano Casa tutti i nuovi contratti per pubblici servizi dovranno riportare i dati del richiedente ma anche l'accertamento del titolo che questi ha sulla proprietà da servire. Nel caso in cui il richiedente risulti diverso dal proprietario o inquilino o altro avente titolo accertato, per attivare il servizio occorre la firma o la delega firmata di chi possiede il titolo, e se questo non avviene il contratto è da considerarsi nullo.