martedì 6 gennaio 2015

Acquisto e ristrutturazione: il Fondo di garanzia per la prima casa

 

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il  Decreto Ministeriale 31 luglio 2014 che fornisce le istruzioni sull’accesso al Fondo di garanzia per l’acquisto e la ristrutturazione della prima casa. La legge di stabilità 2014, l’ex Finanziaria, ha introdotto questo Fondo con uno stanziamento di 600 milioni di euro da ripartire in 3 anni, dal 2014 al 2016. La gestione del Fondo è affidata alla CONSAP spa.
Il mutuo concesso con la garanzia del Fondo può essere erogato dalla banca aderente all’iniziativa, solo per l’acquisto, ristrutturazione o accrescimento dell’efficienza energetica dell’abitazione da adibire a prima casa. Non deve essere accatastata come immobile di lusso e di pregio, quindi nelle categorie catastali A1, A8 e A9. L’importo massimo concesso per il mutuo sulla prima casa è di 250mila euro.

Hanno accesso prioritario ai mutui garantiti dal Fondo:

  • giovani coppie
  • nuclei familiari con un solo genitore e con figli minori
  • giovani sotto i 35 anni di età con contratto di lavoro atipico

Tali soggetti alla data di presentazione della domanda non devono essere proprietari di altri immobili ad uso abitativo, tranne quelli acquisiti in caso di successione mortis causa, in uso a titolo gratuito per genitori o fratelli.

La domanda di ammissione al Fondo si presenta solo on line alla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) da parte della banca a cui si rivolgono gli aspiranti mutuatari. Spetta alla Consap una volta ricevuta telematicamente la domanda, assegnare alla richiesta un numero legato all’ordine di arrivo cronologico e in seguito comunica, sulla base della disponibilità del Fondo, entro 20 giorni al finanziatore, l’ammissione alla garanzia la cui efficacia decorre in via automatica dalla data di erogazione del mutuo. Sorge così in capo al mutuatario l’obbligo di restituire le somme pagate dal Fondo, insieme agli interessi che maturano dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e alle spese sostenute per il recupero.